Cassazione Penale, Sentenza n. 7736/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/04/2024 con unico motivo: mancato esame delle censure difensive e difetto assoluto di motivazione. In particolare la difesa aveva dedotto: violazione dell'art. 8 CEDU (affidamento del ricorrente sulla mancata esecuzione della demolizione, distanza temporale dalla condanna e sproporzione rispetto alla condizione dell'esecutato); violazione del principio del ne bis in idem sostenendo che sanzioni amministrative definitive impediscono il processo penale; illegittimità della procedura esecutiva per violazione degli artt. 31 e 63 del d.lgs. n. 50/2016 e del principio del giusto procedimento in relazione all'affidamento dei lavori di demolizione a un'impresa privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché rappresentava una mera riproposizione astratta di doglianze già svolte in primo grado, prive di un concreto nesso fattuale con la vicenda. È stato ritenuto che non mancasse motivazione nell'ordinanza impugnata e che le censure fossero generiche e scollegate dalla fattispecie. La Corte ha richiamato il principio per cui, nelle ipotesi di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa e non penale, e che la questione della proporzionalità (soprattutto quando si sostiene che si tratti dell'unica abitazione) richiede allegazioni puntuali e specifiche. La doglianza sulla violazione del ne bis in idem è stata ritenuta infondata poiché l'ordine di demolizione non costituisce "pena" ai sensi della Convenzione; la contestazione delle modalità di scelta dell'impresa appaltatrice è stata giudicata irrilevante ai fini della revoca dell'ordine di demolizione. Conseguentemente il provvedimento impugnato (rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione) è stato sostanzialmente confermato mediante declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Richiamato dalla difesa in relazione alla protezione della vita privata e familiare e alla proporzionalità dell'ordine di demolizione; la Corte ha affermato che il ricorrente deve allegare fatti concreti per far valere la protezione ex art. 8 e che, in assenza di allegazioni puntuali, la censura è inammissibile.
art. 7 CEDU
Richiamato in tema di definizione di "pena"; la Corte ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura amministrativa e non costituisce "pena" ai sensi dell'art. 7, con conseguente esclusione dell'applicazione delle regole proprie delle sanzioni penali (es. regime della prescrizione).
d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 31 e 63
Richiamati rispetto alla legittimità della procedura di affidamento dei lavori di demolizione; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura che non riferisce l'effettivo affidamento nel caso concreto e ha sottolineato che eventuali vizi procedimentali nell'affidamento non inciderebbero sull'esistenza dell'ordine di demolizione definitivo.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 comma 9
Citato per spiegare che l'ordine di demolizione disposto anche dal giudice penale costituisce misura con funzione ripristinatoria; la Corte ha riaffermato la natura non penale dell'ordine di demolizione.
Corte EDU, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, 21/04/2016
Richiamata come giurisprudenza che enuncia il principio di proporzionalità nell'esecuzione di demolizioni che coinvolgono la casa di famiglia; la Corte interna ha sottolineato l'obbligo di allegare fatti specifici per invocare tale principio.
Corte EDU, Kaminskas c. Lituania, 04/08/2020
Ulteriore richiamo sul principio di proporzionalità in materia di demolizioni che impattano l'abitazione familiare; usato per richiedere allegazioni puntuali da parte di chi invoca la protezione convenzionale.
Corte EDU, Longo c. Italia, Prima Sezione, 12/09/2024
Richiamata per confermare che l'ordine di demolizione ha natura amministrativa e non punitiva, anche quando emesso dal giudice penale, e dunque non rientra nella disciplina delle pene penali.
Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 04/03/2014
Citata in tema di ne bis in idem; la Corte ha seguito la linea secondo cui l'ordine di demolizione, avendo natura amministrativa, non integra duplicazione di sanzioni penali ai fini della Convenzione.
Corte costituzionale, sent. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto assente colpa grave del ricorrente e ha comunque dichiarato l'inammissibilità, applicando la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Cassazione penale, Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023
Giurisprudenza interna richiamata per il principio secondo cui chi invoca la proporzionalità nei reati edilizi deve fornire allegazioni dettagliate; usata dalla Corte per motivare l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità.
Cassazione penale, Sez. 3, n. 7637 del 07/02/2023
Richiamata per affermare che il condannato che chiede revoca dell'ordine di demolizione non ha interesse a dedurre vizi del procedimento amministrativo di affidamento dei lavori, perché tali vizi non annullano l'atto impugnato.
Massime di principio
- Per contestare un ordine di demolizione già passata in giudicato occorre allegare fatti concreti e puntuali: censure generiche e riferimenti astratti a norme o principi sono inammissibili.
- L'ordine di demolizione, anche se disposto dal giudice penale, è considerato di natura amministrativa e ripristinatoria e non costituisce una "pena" ai sensi della Convenzione; quindi il principio del ne bis in idem penale non si applica automaticamente.
- La doglianza sulla sproporzione o sull'impatto sull'abitazione familiare può essere valutata solo se l'interessato dimostra con precisione la sussistenza di condizioni che rendano l'esecuzione non proporzionata; la mera invocazione dell'art. 8 CEDU è insufficiente.
- Il semplice decorso del tempo o l'aspettativa di inerzia dell'autorità non radicano un diritto del privato alla conservazione dell'opera abusiva; il tempo non trasforma l'illegittimità in titolo.
- I vizi della procedura amministrativa di affidamento dei lavori di demolizione non sono, di per sé, idonei a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione definitivo: il rimedio contestuale sarebbe, al più, impugnare quei vizi ma non sospendere automaticamente l'esecuzione del provvedimento ripristinatorio.
- Il giudice dell'esecuzione non può sindacare la legittimità sostanziale di una sentenza penale passata in giudicato; il suo controllo è limitato a ragioni di esecuzione concretamente attuali e provate.
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