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Sentenza

Sentenza del 12/05/2021 n. 1593 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Sanzioni tributarie - Elemento soggettivo - Colpa semplice - Onere della prova Sanzioni tributarie - Cause di non punibilità - Esiguità della somma non versata - Non rientra

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento relativo al 2008 e aveva escluso l'applicazione delle sanzioni amministrative ritenendo lo scostamento dei dati (imputazione errata di costi e ricavi) di entità non eccessiva e quindi privo di profili di colpevolezza. L'Agenzia censurava il mancato riconoscimento della responsabilità sanzionatoria.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e rigettando integralmente il ricorso introduttivo della società. È stato affermato che l'esiguità della somma non versata non esclude la responsabilità sanzionatoria e che per gli illeciti tributari è sufficiente la semplice colpa: l'onere di provare l'incolpevolezza (aver usato tutta l'ordinaria diligenza) grava sul contribuente, specialmente se organizzato. Spese di entrambi i gradi compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 472/1997, art. 6

    Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 (errore incolpevole sul fatto o obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione della norma) non sono ravvisabili nell'esiguità della somma non versata; pertanto l'esiguità non determina automaticamente l'esclusione della punibilità.

  • Cass. civ., Sez. trib., 15 maggio 2019, n. 12901

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, per l'illecito tributario, è sufficiente la semplice colpa e che incombe sul contribuente la prova di aver adottato tutta l'ordinaria diligenza per escludere la responsabilità.

  • Cass. civ., Sez. trib., 15 giugno 2011, n. 13068

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale in favore dell'affermazione che la colpa semplice integra l'elemento soggettivo dell'illecito tributario e che l'onere probatorio circa l'incolpevolezza è a carico del contribuente.

Massime di principio

  • Per gli illeciti tributari l'elemento soggettivo può essere costituito dalla semplice colpa: non serve dolo né colpa grave per applicare sanzioni.
  • L'esiguità dell'importo non costituisce di per sé causa di non punibilità ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 472/1997; non equivale ad un errore incolpevole o a una obiettiva incertezza giuridica.
  • L'onere di provare l'incolpevolezza (aver adottato tutta l'ordinaria diligenza) grava sul contribuente; per contribuenti organizzati il livello di diligenza richiesto è più elevato e non può desumersi solo dall'entità ridotta dell'errore.
  • In casi simili è utile documentare rigorosamente processi, controlli interni, consulenze preventive e, se possibile, ottenere pareri o interpelli per dimostrare l'adozione della diligenza dovuta.
  • Se sussistono ragioni di reale incertezza sulla portata normativa o si può dimostrare un errore oggettivamente incolpevole, è possibile invocare le cause di non punibilità dell'art. 6; la prova di tali circostanze deve però essere solida e documentata.

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