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Sentenza

Sentenza n. 7466/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025, nella parte in cui ha escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. 463/2024; 2) dei verbali della Commissione consultiva per la Musica n. 4 del 29-30 aprile 2025 e delle relative schede di valutazione, nella parte relativa alla valutazione del progetto della ricorrente; 3) del Decreto Direttoriale 966 del 14 luglio 205 che ha rigettato le istanze di riesame, nella parte in cui ha confermato l'esclusione dell'Associazione INCANTO ETS e del Verbale della Commissione consultiva per la Musica n. 9 del 9 luglio 2025 nella parte riferibile alla ricorrente; 4) ove occorra, del DM 23 dicembre 2024, n. 463 e allegato B recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, laddove non prevede e ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente ad operare senza una griglia valutativa per l'attribuzione dei punteggi con criteri, pesi e sub punteggi; 5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INCANTO ENTE DEL TERZO SETTORE il 24 ottobre 2025: 1) del Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025, che ha escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. 463/2024; 2) dei verbali della Commissione consultiva per la Musica n. 4 del 29-30 aprile 2025 e delle relative schede di valutazione; 3) del Decreto Direttoriale 966 del 14 luglio 2025 che ha rigettato le istanze di riesame, che ha confermato l'esclusione dell'Associazione INCANTO ETS e del Verbale della Commissione consultiva per la Musica n. 9 del 9 luglio 2025 nella parte riferibile alla ricorrente; 4) ove occorra, del DM 23 dicembre 2024, n. 463 e allegato B recante “Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, laddove non prevede e ove interpretabile, nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente ad operare senza una griglia valutativa per l’attribuzione dei punteggi con criteri, pesi e sub punteggi. 5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202511255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore "Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali", con conferma dell'esclusione all'esito del riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale che l'ha esclusa dai contributi FNSV per mancato raggiungimento della soglia minima di qualità artistica, avendo ottenuto 8,5 punti, nonché i verbali e le schede della Commissione consultiva per la Musica e il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Ha dedotto: difetto di motivazione e di istruttoria per l'assenza di sub-criteri, pesi e punteggi sufficientemente dettagliati e per l'inidoneità del voto numerico; insufficienza del tempo dedicato alla valutazione dei progetti e delle istanze di riesame; genericità della motivazione del rigetto del riesame; manifesta sottovalutazione della qualità della direzione artistica, del personale artistico, dell'innovatività del progetto e delle azioni di ricerca, educazione e fidelizzazione dei pubblici; disparità di trattamento e sproporzione dei punteggi rispetto ad altri organismi ammessi; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Con motivi aggiunti ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 6-bis l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. per il mancato obbligo di astensione di un commissario, ritenuto in conflitto di interessi per avere collaborato a uno spettacolo inserito nel progetto di un organismo ammesso al contributo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il sistema di valutazione previsto dal d.m. n. 463/2024 e dall'Allegato B: la qualità artistica è articolata in assi, obiettivi strategici, obiettivi operativi e indicatori o fenomeni, con punteggi massimi predeterminati, sicché la discrezionalità tecnica della Commissione risulta sufficientemente delimitata e il voto numerico consente di ricostruire l'iter logico-valutativo. Ha escluso che il tempo di esame costituisse vizio di istruttoria, sia perché non esiste un termine minimo normativamente imposto, sia perché i commissari avevano dichiarato di avere esaminato individualmente e collegialmente i progetti anche prima della seduta formale. Ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza di riesame, poiché la disciplina consente alla Commissione di confermare i punteggi senza riaprire necessariamente l'istruttoria quando l'istanza non contenga elementi utili alla revisione della valutazione. Quanto ai singoli punteggi, il giudice ha ribadito che si tratta di valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla Commissione, sindacabili solo per errori di fatto, vizi procedurali o macroscopica illogicità e irragionevolezza, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'organo competente. Le doglianze comparative non hanno evidenziato una disparità di trattamento manifesta né un uso di criteri diversi o incongrui; inoltre, il parametro relativo alla qualità professionale del personale artistico non si esaurisce nella considerazione dell'età dei partecipanti. I motivi aggiunti sono stati ritenuti tempestivi, ma infondati: dal verbale non risultava che il commissario avesse partecipato alla valutazione del settore interessato, essendosi allontanato prima dell'esame dei relativi progetti; risultava inoltre verbalizzata la sua astensione in altra sessione. Non è stata dimostrata un'incidenza del suo voto sul riesame e la Commissione non è stata ritenuta un collegio perfetto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite in favore del Ministero; nessuna spesa è stata disposta nei confronti dei controinteressati non costituiti e del commissario.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112

    I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi.

    La disposizione costituisce la base normativa per la determinazione ministeriale dei criteri di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

  • art. 5 d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    In ogni caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione, l’organismo che non è stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, può presentare istanza motivata di riesame, che verrà valutata dalla Commissione consultiva competente per materia.

    La fase di riesame è eventuale e postuma; impone alla Commissione di esaminare l'istanza, ma non necessariamente di riaprire l'istruttoria o riformulare i punteggi. È legittima la conferma della valutazione quando l'istanza non contiene elementi utili alla revisione.

  • art. 20 d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    Individua il settore delle attività liriche ordinarie cui si riferisce la procedura contributiva oggetto di giudizio.

  • Allegato B, Tabella 16, d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    Predetermina, per il settore delle attività liriche ordinarie, gli assi, gli obiettivi e gli indicatori della qualità artistica da valutare.

  • art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti di astenersi in caso di conflitto di interessi; nel caso concreto non è stata provata la partecipazione del commissario alla valutazione interessata dal dedotto conflitto.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti degli organismi ammessi al contributo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato nell'ambito della precedente fase cautelare per rinviare l'approfondimento delle questioni alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Un sistema di valutazione della qualità artistica per l'erogazione di contributi pubblici è sufficientemente predeterminato quando articola l'oggetto del giudizio in assi, obiettivi strategici, obiettivi operativi e indicatori o fenomeni, stabilendo per ciascun indicatore un punteggio massimo; in tal caso il voto numerico può assolvere l'obbligo motivazionale, consentendo di ricostruire l'iter logico della valutazione.
  • In assenza di una disposizione normativa che stabilisca un tempo minimo per l'esame di ciascun progetto, la mera quantificazione aritmetica del tempo medio dedicato dalla commissione non dimostra un difetto di istruttoria, soprattutto quando risulti che i commissari abbiano previamente esaminato individualmente e collegialmente la documentazione.
  • La fase di riesame prevista per un progetto escluso per mancato raggiungimento della soglia qualitativa non comporta necessariamente la rinnovazione della valutazione o la riapertura dell'istruttoria: la commissione può confermare i punteggi con motivazione riferita all'assenza di elementi utili alla revisione.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali sulla qualità artistica di progetti candidati a contributi pubblici sono sindacabili soltanto per errori di fatto, vizi procedurali o macroscopica illogicità, irragionevolezza o sproporzione; il giudice non può sostituire il proprio giudizio di valore a quello della commissione competente.
  • Il parametro della qualità professionale del personale artistico non si esaurisce nella presenza di giovani artisti o nella loro età anagrafica, che costituisce soltanto uno degli elementi valutabili insieme alla qualità professionale complessiva e agli altri contenuti del progetto.
  • La deduzione di un conflitto di interessi di un commissario richiede la prova della sua partecipazione alla specifica valutazione interessata; se dal verbale risulta che il commissario si è allontanato prima dell'esame del settore controverso, non è dimostrata l'illegittimità della procedura né l'incidenza del suo voto sul risultato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioResponsabile del procedimento e competenza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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