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Sentenza

Sentenza n. 15015/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale HUB 2 - Dip. 03 - Serv. 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia – DPT0302 R.U. 5496 del 16 dicembre 2025, comunicata alla ricorrente dalla stessa Città Metropolitana con nota prot. CMRC-2026-0011431, trasmessa via p.e.c. in data 19 gennaio 2026; - di tutti gli ulteriori atti ad essa preordinati e connessi compresi il progetto definitivo approvato, gli atti di riavvio del procedimento, le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente e tutto quanto richiamato nel provvedimento approvativo.

Giustizia amministrativa202603893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha approvato il progetto di un elettrodotto interrato di connessione a un futuro campo fotovoltaico e ha dichiarato la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ai fini dell'asservimento di aree private

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ente autorizzante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Città Metropolitana ha autorizzato le opere di connessione alla rete elettrica di un campo fotovoltaico, deducendo la violazione degli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. 327/2001 e dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'istruttoria, difetto di motivazione e contrasto con precedenti determinazioni. In particolare, ha sostenuto che fosse illogico autorizzare le sole opere di connessione prima dell'approvazione del campo fotovoltaico principale; che il procedimento, già sospeso, fosse stato riavviato senza adeguata motivazione sulla base della sola conclusione positiva della VIA; che il progetto fosse generico quanto alle aree interessate, allo strumento ablatorio o asservitivo e al valore economico dell'imposizione; e che l'amministrazione avesse violato le garanzie partecipative previste per i procedimenti espropriativi. Ha inoltre censurato profili propri del distinto procedimento autorizzatorio relativo al campo fotovoltaico e alle cabine di consegna.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte inammissibili le censure rivolte contro il distinto procedimento autorizzatorio del campo fotovoltaico, rilevando che la determinazione impugnata riguardava esclusivamente l'elettrodotto di connessione e la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'asservimento delle aree. Tali doglianze non attenevano al contenuto effettivo dell'atto e, comunque, avrebbero richiesto la partecipazione al giudizio delle società proponenti il campo fotovoltaico, quali controinteressate. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto legittima l'approvazione dell'infrastruttura di connessione anche prima della conclusione del procedimento autorizzatorio dell'impianto principale, poiché i due procedimenti sono autonomi e la disponibilità della connessione costituisce presupposto tecnico-amministrativo essenziale per l'autorizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili. La conclusione positiva della VIA è stata ritenuta idonea a giustificare la riapertura e la conclusione del procedimento precedentemente sospeso, senza che fosse necessario un titolo definitivo già rilasciato per il campo fotovoltaico. La sospensione è stata qualificata come interinale e cautelativa, non ostativa in via definitiva. Sono state inoltre escluse l'incertezza e la contraddittorietà dedotte dalla ricorrente, perché fondate su sviluppi ipotetici del distinto procedimento relativo all'impianto principale. La censura relativa alla partecipazione procedimentale è stata respinta poiché dagli atti risultavano la pubblicazione e le comunicazioni previste dagli artt. 11 e 16 del d.P.R. 327/2001 e dagli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, nonché la conoscenza effettiva del procedimento e la partecipazione della società mediante accesso e osservazioni. È stata infine esclusa la genericità del progetto e il difetto di istruttoria e motivazione, poiché la determinazione richiamava il progetto, il Piano Tecnico delle Opere, il piano particellare, i pareri, le osservazioni e le controdeduzioni, individuava il tracciato e le particelle interessate e specificava che la dichiarazione di pubblica utilità era finalizzata all'asservimento, non all'espropriazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese di lite in favore della Città Metropolitana, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 11, 16 e 17 d.P.R. 327/2001

    Disciplinano gli avvisi, le comunicazioni e la partecipazione dei proprietari nel procedimento volto all'approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tali garanzie rispettate.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Prevedono le garanzie generali di comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale, ritenute osservate dall'amministrazione.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente quanto ai contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica; la censura è stata respinta perché il progetto approvato risultava sufficientemente individuato e corredato dalla documentazione necessaria.

  • art. 26 d.lgs. 152/2006

    Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA.

    La pronuncia favorevole di VIA costituisce il presupposto necessario per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari alla realizzazione dell'opera, legittimando nel caso concreto la ripresa e la conclusione del procedimento relativo all'elettrodotto.

  • d.lgs. 387/2003

    La disciplina ratione temporis applicabile prevede un procedimento autorizzatorio unico per gli impianti da fonti rinnovabili, nel quale rilevano anche le opere connesse e le infrastrutture di connessione; la certezza della connessione costituisce presupposto essenziale per l'assentibilità dell'impianto.

  • d.lgs. 190/2024

    Il TAR lo richiama come disciplina che ha confermato e trasfuso l'assetto relativo alla necessità delle opere di connessione e dei relativi elaborati nell'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 52-quater d.P.R. 327/2001

    È richiamato nella determinazione impugnata quale base della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ai fini dell'asservimento degli immobili interessati.

  • art. 7 l.r. Lazio n. 42/1990

    Costituisce la base regionale dell'autorizzazione dei lavori per la realizzazione dell'elettrodotto interrato di connessione.

Massime di principio

  • L'autorizzazione delle opere di connessione alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili può essere definita nell'ambito di un procedimento autonomo rispetto a quello relativo all'autorizzazione dell'impianto principale e può precederlo temporalmente, purché siano verificati i presupposti propri dell'infrastruttura di connessione.
  • La positiva conclusione della VIA relativa all'impianto principale costituisce presupposto giuridico per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri titoli necessari alla realizzazione delle opere, ed è idonea a giustificare la ripresa di un procedimento precedentemente sospeso in attesa della pronuncia ambientale.
  • La sospensione interinale di un procedimento, disposta in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori o di un titolo ambientale, non determina un giudizio definitivamente ostativo sull'intervento; il procedimento può essere riaperto e concluso quando venga meno la ragione temporanea della sospensione, senza che ciò integri contraddittorietà dell'azione amministrativa.
  • Nel giudizio contro l'atto che autorizza esclusivamente opere di connessione non sono ammissibili le censure dirette contro il distinto procedimento autorizzatorio dell'impianto principale, perché estranee al contenuto dell'atto impugnato; tali censure devono essere proposte nel giudizio relativo agli atti del procedimento cui si riferiscono, con la partecipazione dei relativi controinteressati.
  • Le garanzie partecipative nel procedimento di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità risultano rispettate quando l'amministrazione abbia effettuato le comunicazioni e pubblicazioni prescritte e il proprietario abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, abbia avuto accesso agli atti e abbia presentato osservazioni.
  • Un progetto di elettrodotto è sufficientemente determinato quando gli atti richiamano la documentazione tecnica e particellare, individuano il tracciato e le particelle interessate e precisano che la dichiarazione di pubblica utilità è finalizzata all'asservimento dei fondi, senza necessità di una successiva qualificazione come espropriazione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliReti e impianti energeticiDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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