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Ordinanza

Ordinanza n. 3624/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità − dell’Ordinanza del servizio Edilizia Privata del Comune di Bellagio n. 1/2026, del 21.01.2026, avente ad oggetto la “Rimozione di manufatti installati in assenza di titoli abilitativi”, notificata in data 04.02.2026; − di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, l. 241/1990 sulla istanza di accesso agli atti trasmessa al Comune di Bellagio dalla Lido il 17.02.2026, con particolare riferimento, inter alia, (i) alle segnalazioni da parte dell’ufficio Polizia Locale n. 21379 del 08.08.2025; n. 23666 del 02.09.2025; n. 24460 del 08.09.2025; n. 29487 del 21.10.2025; e n. 28996 del 16.10.2025, comprensive di tutti gli allegati e riprese fotografiche e l’accertamento del diritto della Ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’anzidetta istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine alla Amministrazione Comunale intimata di esibire la documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202601504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 17 febbraio 2026, proposta incidentalmente nel giudizio contro l’ordinanza comunale di rimozione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale che le ingiungeva di rimuovere, entro 45 giorni dalla notifica, un’insegna pubblicitaria collocata sul prospetto sud dell’edificio e un rimorchio situato nell’area pertinenziale, qualificati dal Comune come manufatti installati in assenza di titoli abilitativi. Nel medesimo giudizio ha proposto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., domanda contro il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata il 17 febbraio 2026, avente a oggetto gli atti dell’istruttoria comunale e, in particolare, le segnalazioni della Polizia Locale con i relativi allegati e rilievi fotografici. La società ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione della documentazione.

La decisione

Il TAR ha esaminato esclusivamente il segmento processuale relativo alla domanda di accesso. Ha rilevato che, nelle more della decisione, il Comune aveva trasmesso alla società, mediante PEC del 20 maggio 2026, la documentazione richiesta e l’aveva altresì depositata in giudizio. Poiché l’ostensione integrale aveva soddisfatto l’interesse della ricorrente, la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta della società di liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale non è stata definita in questa ordinanza: la pronuncia sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

    La domanda giudiziale in materia di accesso, proposta incidentalmente nel giudizio pendente, diviene improcedibile quando, prima della decisione, l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, determinando il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato indicato come oggetto della domanda, ma l’ordinanza non ne esamina il merito, poiché l’ostensione sopravvenuta ha integralmente soddisfatto l’interesse della richiedente.

Massime di principio

  • La domanda di accesso agli atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione mette integralmente a disposizione del richiedente la documentazione richiesta.
  • L’ostensione sopravvenuta della documentazione determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia sull’illegittimità del silenzio-diniego e sull’ordine giudiziale di esibizione, purché l’interesse conoscitivo sia stato integralmente soddisfatto.
  • La regolazione delle spese relative alla fase di accesso può essere riservata alla decisione definitiva quando il giudizio principale, avente a oggetto anche l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, resta pendente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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