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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27084/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che, pur revocando gran parte del sequestro, ha mantenuto il vincolo su alcune "borse con marchio Gucci" e su "ulteriori articoli con marchio di note case di moda" la cui autenticità non era stata documentata. Il ricorrente deduce errore di diritto per: (1) interpretazione analogica indebita di norme penali eccezionali collegando i casi di confisca di cui all'art.474-bis c.p. con la confisca obbligatoria dell'art.240, comma 2 c.p.; (2) inversione dell'onere della prova, poiché il tribunale avrebbe posto a carico del ricorrente la prova dell'autenticità dei beni invece di richiedere elementi probatori a carico della pubblica accusa che dimostrassero la contraffazione degli "ulteriori articoli".

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso: il tribunale del riesame ha arbitrariamente equiparato beni di cui era accertata la contraffazione ad altri articoli la cui contraffazione era soltanto presunta, invertendo l'onere probatorio. Poiché la Corte non aveva accesso al fascicolo e non può compiere accertamenti di fatto, ha disposto il rinvio per una nuova valutazione che richieda specifici accertamenti/documentazione sulla falsità o autenticità dei singoli beni.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sul riesame del sequestro: la Corte ha richiamato i limiti del riesame e il necessario rispetto delle garanzie, indicando che il mantenimento del vincolo richiede concreto fondamento probatorio e non può fondarsi su mere presunzioni o analogie.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca obbligatoria per la falsificazione: la Corte ha censurato l'equiparazione automatica tra casi disciplinati da tale norma e altri istituti di confisca, ritenendo che non si possa estendere per analogia il regime di confisca senza specifico accertamento dei presupposti.

  • art. 474-bis cod. pen.

    Norma concernente la confisca per reati connessi alla contraffazione: è stata citata nella critica dell'interpretazione analogica operata dal tribunale, che avrebbe indebitamente ricondotto l'ipotesi di cui all'art.474-bis al regime dell'art.240 c.p.

  • art. 14 delle preleggi

    Principio che vieta l'interpretazione analogica restrittiva delle norme penali eccezionali; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia violato tale principio ricorrendo a un'interpretazione analogica in materia penale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; i motivi denunciavano violazioni di legge e erronea applicazione di norme processuali e sostanziali, ritenute in parte fondate dalla Corte con riferimento all'inversione dell'onere della prova.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari reali; contestata l'erronea applicazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro di beni non comprovati come contraffatti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'onere della prova e alla relativa disciplina; richiamata nella critica all'inversione dell'onere probatorio operata dal tribunale del riesame.

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso in cassazione per motivi riassunti: utilizzata per la sintesi dei motivi di ricorso presentati dalla difesa.

  • art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamo procedurale circa il contraddittorio scritto nel procedimento: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Il mantenimento di un sequestro su beni per sospetta contraffazione richiede elementi specifici e documentati che giustifichino la presunzione di illiceità; non è sufficiente l'appartenenza a una stessa categoria merceologica o la mera presenza di marchi.
  • L'onere della prova circa la contraffazione grava sulla pubblica accusa: il giudice non può legittimamente invertire tale onere imponendo al titolare dei beni di dimostrarne l'autenticità senza idonea motivazione.
  • Le norme penali o processuali aventi carattere eccezionale non vanno interpretate per analogia per estendere i loro effetti a fattispecie non espressamente previste; operazioni estensive senza base normativa sono illegittime.
  • La Corte di legittimità non può svolgere accertamenti di fatto sul contenuto del fascicolo: se occorrono valutazioni probatorie o documentali sui singoli beni, la questione deve essere rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
  • In presenza di dubbi sull'autenticità dei beni, il giudice di merito può disporre accertamenti tecnici o richiedere documentazione specifica (es. certificati d'autenticità, perizie) prima di confermare o revocare il vincolo.

Testo integrale

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