Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2313/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che riconosceva il diritto alla carta docente e all’accredito di euro 3.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 124/2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Il ricorrente ha dedotto che il titolo era stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva il 9 settembre 2023 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, il riconoscimento degli accessori e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che il termine di 120 giorni era decorso senza esecuzione. Ha quindi dichiarato sussistente l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attribuzione della carta docente e accredito di euro 3.000,00 oltre agli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo. Per l’ulteriore inerzia ha disposto la nomina, quale commissario ad acta, del Direttore generale pro tempore del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, imponendo l’esecuzione sostitutiva entro i successivi 60 giorni. L’incarico commissariale è stato dichiarato privo di compenso aggiuntivo, in applicazione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR non ha esaminato le deduzioni sull’entità delle spese contenute nell’istanza del 2 aprile 2026, perché depositata oltre i termini per le memorie nel rito camerale di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico annuale riconosciuto al personale docente mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, secondo quanto accertato dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione consente, in presenza di mancata esecuzione, di agire per l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio camerale di ottemperanza il deposito tardivo di deduzioni sulle spese impedisce al giudice di esaminarle.

Massime di principio

  • L’amministrazione che non esegue una sentenza passata in giudicato entro il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è esposta all’azione di ottemperanza, purché il titolo sia stato ritualmente notificato e il termine sia inutilmente decorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il comando giudiziale entro un termine determinato, specificando le modalità concrete dell’adempimento e includendo le somme e gli accessori espressamente riconosciuti dal titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuando l’ufficio o il dirigente incaricato e un ulteriore termine per l’esecuzione.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali non dà luogo a compensi aggiuntivi quando trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Nel rito camerale di ottemperanza, le deduzioni depositate oltre i termini per le memorie non possono essere esaminate dal giudice, anche quando riguardino la misura delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.