Sentenza del 22/05/2023 n. 14087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia notificava a A.A. un avviso di accertamento relativo all'anno (---) per maggiori imposte (Irpef Euro 17.244,00; Iva Euro 9.480,00; Irap Euro 2.040,00, oltre accessori), ritenendo che il contribuente non avesse dichiarato canoni effettivamente percepiti dall'affitto di azienda (somme superiori rispetto ai 24.000 Euro contrattuali). L'accertamento traeva origine da verifiche della Guardia di Finanza e da un Processo Verbale di Costatazione del 7.6.2012, nonché da elementi quali la trascrizione di una conversazione telefonica consegnata dall'affittuario B.B., dichiarazioni di terzi, rinvenimento di denaro in cassaforte e denuncia presentata da B.B.
La decisione
La Commissione Tributaria di primo grado aveva annullato l'avviso ritenendo mancanti indizi gravi, precisi e concordanti; la Commissione Tributaria di secondo grado ha riformato la decisione e confermato l'avviso di accertamento valutando nel loro complesso una pluralità di elementi indiziari (PVC, dichiarazioni di terzi, rinvenimento contanti, denuncia di B.B., ecc.). A.A. ha impugnato in Cassazione otto motivi: tra questi la censura per uso di una sentenza richiamata (n.102/2016) non allegata, violazioni del contraddittorio, uso di una trascrizione telefonica presumibilmente inutilizzabile e insufficienza degli indizi (mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza). La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ammesso che il giudice d'appello può richiamare una precedente pronuncia tra le stesse parti purché la motivazione sia resa autosufficiente; ha osservato che, benché il giudice d'appello abbia fatto riferimenti anche alla trascrizione telefonica, la decisione si fonda su una pluralità di elementi indiziari idonei a sostenere l'accertamento; pertanto il ricorso è respinto. Spese di lite condannate al ricorrente per Euro 4.100,00 e riconosciuti presupposti per eventuale doppio contributo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471/1997
Richiamato dall'Amministrazione come riferimento alle violazioni in ambito dichiarativo e contabile contestate al contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per contestare la modalità di decisione dell'appello (art. 62 sulla formazione del fascicolo e art.49 su condizioni di rilevanza del giudicato esterno); la Corte ha comunque ritenuto ammissibile il rinvio a precedente di merito fra le stesse parti purché la motivazione sia autosufficiente.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; art. 115; art. 116; art. 101 c.p.c., comma 2; art. 329; art. 132
Art.360: norme invocate per motivi di cassazione; la Corte ha rigettato le censure fondate su nullità per violazioni procedurali e di motivazione, richiamando i criteri di autosufficienza della motivazione quando si rinvia per relationem ad altro provvedimento. Art.115-116: richiamati in relazione ai limiti nell'utilizzo di documenti e alla motivazione; la Corte ha valutato che, pur con riferimenti ad elementi criticati, la motivazione d'appello è sufficiente nel complesso.
Costituzione
art. 101, art. 111, art. 15
Art.101 in tema di contraddittorio: la Corte ha ritenuto che il richiamo a pronunce precedenti non violi il contraddittorio se la motivazione è autosufficiente o il precedente è conosciuto dalle parti. Art.111 e altri riferimenti costituzionali sui diritti processuali sono stati menzionati nelle censure ma non hanno determinato l'annullamento.
Codice civile
artt. 2697, 2727, 2729, art. 2909 c.c.
Richiamati in relazione all'onere della prova e agli effetti del giudicato; la Corte ha ritenuto che la valutazione presuntiva del giudice di merito, supportata da plurimi elementi, non violava i criteri probatori invocati.
Codice di procedura penale
Richiamati nelle censure sulla utilizzabilità di atti e trascrizioni di conversazioni; la Corte ha valutato l'intera documentazione acquisita e non ha ritenuto decisiva l'eventuale problematicità di singoli atti quando il quadro probatorio resta sovrapponibile e sufficiente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione al regime dei contributi unificati: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo dovuto dal ricorrente.
Disposizioni di attuazione c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per richiamare la possibilità di riferirsi a precedenti conformi anche di merito; la Corte ha confermato che il rinvio è ammissibile entro il quadro dell'autosufficienza motivazionale.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può richiamare e utilizzare decisioni precedenti, anche di merito e tra le stesse parti, ma se la motivazione è ‘per relationem’ deve comunque rendersi autosufficiente: il contenuto mutuato va riprodotto e valutato nel nuovo contesto in modo che le parti e il giudice di legittimità possano verificare le ragioni del dispositivo.
- L'utilizzabilità di singoli documenti (es. trascrizioni di conversazioni) può essere controversa: l'eventuale problematicità di un singolo elemento di prova non rende nulla la decisione se il giudice d'appello fonda la sua valutazione su una pluralità di indizi che, valutati nel loro complesso, risultano gravi, precisi e concordanti.
- La prova presuntiva in materia tributaria richiede indizi dotati di gravità, precisione e concordanza; tuttavia più elementi indiziari collegati (PVC della Guardia di Finanza, dichiarazioni di terzi, rinvenimento di contanti, denunce) possono integrare una prova presuntiva idonea a reggere un avviso di accertamento.
- Il contribuente che censura la valutazione di merito deve indicare con precisione e documentazione le prove contrarie offerte in grado di incidere sulla decisione; critiche generiche o non circostanziate sono inammissibili o inefficaci.
- Il richiamo da parte del giudice d'appello a provvedimenti non allegati al fascicolo non costituisce automaticamente utilizzo di 'scienza privata' se il precedente è un atto ufficiale noto alle parti; tuttavia il giudice deve comunque assicurare che la motivazione complessiva sia verificabile e comprensibile.
- In materia di contenzioso tributario, la presenza di precedenti pronunciati su fatti analoghi e con medesime risultanze istruttorie rafforza la credibilità delle valutazioni dell'Amministrazione, purché il collegamento fattuale tra i casi sia esposto e argomentato.
- Le questioni di diritto processuale sollevate in cassazione (nullità, violazione del contraddittorio, motivazione apparente) richiedono che il vizio sia idoneo a incidere sull'esito; difetti circoscritti nella valutazione di singoli elementi non necessariamente determinano l'annullamento se la decisione è sorretta da motivazione complessiva sufficiente.
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