Cassazione Penale, Sentenza n. 1588/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Roma che li aveva ritenuti responsabili, con diverse posizioni: tutti e tre per il concorso nel sequestro di persona (capo a) aggravato), solo Di Marco e Norgini anche per falsi (capi b) e c)) e corruzione propria (capo d). Le difese contestavano: 1) la corretta qualificazione del fatto (sequestro di persona vs violenza privata) con conseguente rilievo prescrizionale; 2) l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p. (autorizzazioni e proroghe riferite a un procedimento diverso, relativo ad Oliverio per reati di riciclaggio, senza connessione formale ai nuovi fatti); 3) vizi processuali (tardività lista testi, inutilizzabilità di documenti acquisiti). I ricorsi chiedevano annullamento o riforma in relazione a tali profili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata, in parte, la censura relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p.: le proroghe e le autorizzazioni originarie erano riferite a una notizia di reato diversa e la motivazione del GIP e della Corte territoriale ha fatto un uso sostanziale delle conversazioni emerse senza adeguata formale connessione, rendendo le captazioni illegittime. Conseguenze pratiche: 1) per Renato Salvatore (coinvolto solo nel capo a) la Corte ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio per nuovo esame, poiché il giudizio di responsabilità era fortemente ancorato alle intercettazioni ora inutilizzabili; 2) per Di Marco e Norgini la Corte ha confermato le condanne relative ai capi a), b) e c) (sequestro e falsi), ritenendo che, pur espunte le intercettazioni, esistono acquisizioni probatorie residue (dichiarazioni delle persone offese, documentazione e deposizioni) sufficienti a sorreggere il giudizio di colpevolezza su quei capi; 3) invece, con riguardo al capo d) (corruzione propria) la Corte ha annullato con rinvio la parte di sentenza che si fondava in modo decisivo sulle intercettazioni, poiché la loro inutilizzabilità impedisce una valutazione di legittimità compiuta su quel capo. In sintesi: parziale accoglimento dei ricorsi (annullamento e rinvio limitati), conferma delle condanne per Di Marco e Norgini sui capi a), b), c), annullamento con rinvio dei profili decisivi ancorati alle intercettazioni (Salvatore e capo d)).
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il divieto (di utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per fatti diversi da quelli indicati nel decreto, salvo specifiche eccezioni) è stato violato: le proroghe non potevano fondarsi sostanzialmente sui nuovi elementi emersi dalle captazioni senza una formale iscrizione e autonoma valutazione ai sensi dell'art. 335 c.p.p.; l'uso successivo delle intercettazioni è pertanto illegittimo quando non sussista una reale connessione sostanziale disciplinata dall'art. 12 c.p.p.
art. 12 cod. proc. pen.
La Corte ha esaminato l'allegata connessione fra la notizia di reato originaria e i nuovi fatti: ha ritenuto insufficiente la motivazione della corte territoriale nel dimostrare una connessione sostanziale che legittimasse l'utilizzo delle intercettazioni per i nuovi reati contestati.
art. 266 cod. proc. pen.
Richiamato come limite di ammissibilità per le ipotesi che possono giustificare proroghe: la Corte ha osservato che non è possibile legittimare proroghe fondandosi retrospettivamente su fatti emersi durante le intercettazioni senza rispettare le garanzie procedurali.
art. 335 cod. proc. pen.
La Corte richiede che, ove dalle intercettazioni emergano autonomi spunti di reato, si proceda all'iscrizione e alla autonoma valutazione investigativa (iscrizione ex art. 335) prima di proseguire nell'uso delle captazioni per nuovi fatti; l'omissione di tale passaggio rende le captazioni inutilizzabili per i nuovi reati.
art. 605 cod. pen.
Norma del reato di sequestro di persona: la Corte ha ritenuto che, anche senza le intercettazioni, le deposizioni delle persone offese e altri elementi documentali potevano risultare sufficienti a dimostrare la costrizione morale e la lesione della libertà di locomozione per Di Marco e Norgini.
art. 476 cod. pen.
Norma sul falso in atto pubblico: la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riguardo ai verbali redatti, perché quegli atti, pur redatti nell'ambito del nucleo, avevano rilevanza esterna e furono formati per ragioni estranee alle funzioni e con finalità ingannevole.
art. 648-bis e 648-ter cod. pen.
Reati originariamente indicati nel procedimento che hanno giustificato le intercettazioni iniziali (ipotesi di riciclaggio): la Corte ha osservato che quelle ipotesi non erano sufficientemente connesse, in termini argomentati e formali, ai nuovi fatti per legittimare l'uso delle stesse intercettazioni.
art. 468 cod. proc. pen.
Richiamata dalle difese per la tempestività della lista testi: la Corte ha invece ritenuto che il timbro di deposito dell'ufficio fa fede della tempestività salvo querela di falso, gravando sulla parte che allega l'intempestività l'onere di prova.
art. 172 comma 6 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del deposito documentale: la Corte ha precisato che il timbro di deposito nell'ultimo giorno utile presuppone la tempestività in mancanza di prova contraria.
Sez. Un. sentenza n. 51/2019 (Cavallo)
La Corte territoriale aveva invocato i principi delle Sezioni Unite secondo cui il divieto di utilizzazione delle intercettazioni non opera per reati connessi; la Cassazione ha però ritenuto che la Corte di merito non ha applicato coerentemente tali principi, in quanto ha sostanzialmente legittimato proroghe sulla base di elementi emersi dalle stesse intercettazioni senza una corretta ricostruzione formale della connessione.
Sez. U. n. 35814/2019 (richiamata in motivazione)
Citata per il principio che la falsità può consistere nella formazione di un atto pubblico in assenza dei presupposti che ne legittimano la formazione; la Corte ne ha fatto applicazione nella ricostruzione del falso dei verbali.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento non possono essere usate liberamente per indagare e sostenere reati diversi a meno che non sussista una connessione sostanziale e motivata: se emergono nuovi fatti occorre procedere per le vie formali (iscrizione ex art. 335 c.p.p.) prima di fondare proroghe o utilizzare le captazioni.
- Se le intercettazioni risultano inutilizzabili, il giudice deve verificare separatamente quale sia il tenore probatorio residuo: alcune posizioni possono reggere per elementi diversi dalle captazioni (deposizioni, documenti), altre no e pertanto richiedono annullamento con rinvio.
- La configurazione del sequestro di persona richiede una limitazione della libertà di locomozione dimostrabile anche attraverso la forza intimidatoria o la coazione morale prolungata: minacce credibili e modalità esecutive (es. trasporto con veicolo con lampeggiante, divieto d'uso del cellulare, permanenza prolungata) possono integrare l'elemento costrittivo.
- Per il falso in atto pubblico la valutazione non riguarda solo la forma dell'atto ma anche la legittimazione e la finalità: atti formalmente prodotti da pubblici ufficiali possono essere falsi se redatti per ragioni estranee alle competenze e destinati a produrre effetti esterni ingannevoli.
- In tema di tempestività dei depositi, il timbro dell'ufficio ricevente fa presumere la regolarità del deposito; chi ne contesta la tempestività deve proporre la prova contraria (querela di falso o diversa prova).
- In impugnazione alla Cassazione, ottenere l'annullamento parziale è possibile quando vi sia violazione di garanzie procedurali fondamentali (es. art. 270 c.p.p.): l'effetto pratico può essere l'annullamento con rinvio limitato alle parti del giudizio fortemente ancorate agli elementi illegittimi.
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