Cassazione Penale, Sentenza n. 35796/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ADER ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano che aveva escluso dallo stato passivo i suoi crediti (euro 81.405.987,48 richiesti come privilegiati e euro 5.386.943,24 in chirografo). La ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente del Tribunale per avere rigettato l'opposizione sostenendo che non era provato che il proposto non disponesse di altri beni; 2) travisamento della documentazione probatoria da lei prodotta (visure catastali e ipotecarie, anagrafe tributaria, PRA, numerosi tentativi di pignoramento infruttuosi dal 2008 al 2019); 3) violazione dell'art. 52, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011 poiché è onere del creditore dimostrare l'incapienza patrimoniale ma non una probatio diabolica. ADER ha osservato che alcune verifiche erano state eseguite il 25 luglio 2024 e che il Tribunale non ha adeguatamente considerato tale documentazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo ed il secondo motivo, constatando che il Tribunale aveva travisato e dato motivazioni apodittiche nel ritenere inidonea la documentazione prodotta perché 'risalente nel tempo'. La Cassazione ha precisato che l'onere della prova dell'incapienza patrimoniale grava sul creditore e che tale prova puo essere fornita mediante fatti positivi (es. visure e risultanze dalle banche dati dell'amministrazione finanziaria e dagli archivi pubblici, nonché atti di esecuzione infruttuosi). Ha inoltre ribadito che il potere di accertamento d'ufficio del giudice è limitato all'esame degli atti senza possibilità di indagini d'ufficio. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011
Consente il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo; la Corte conferma che in tali ricorsi sono deducibili tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
d.lgs. n. 159 del 2011
art. 52, comma 1, lett. a)
Stabilisce che l'insinuazione dei crediti chirografari è subordinata alla prova, a carico del creditore, dell'assenza di altri beni del proposto sui quali soddisfare il credito; la Corte precisa che detta prova non richiede una probatio diabolica e puo essere desunta da fatti positivi documentali
codice di procedura penale
Definisce i motivi di legittimità per il ricorso in cassazione; la Corte ricorda la sua applicabilità nel contesto dei ricorsi ex art. 59 d.lgs. 159/2011
codice civile
Norme relative ai privilegi e all'ordine delle cause di prelazione sui crediti; richiamate in relazione alla richiesta originaria di insinuazione come credito privilegiato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019 (Oreto Trasporti s.r.l.)
Affermata la regola per cui il giudice delegato e il giudice dell'opposizione devono, anche d'ufficio, accertare la fondatezza della domanda di insinuazione nei limiti di quanto gia presente negli atti, senza poter svolgere indagini istruttorie d'ufficio
Massime di principio
- In procedure di prevenzione patrimoniale l'onere di provare l'incapienza del patrimonio del proposto grava sul creditore che chiede l'insinuazione in chirografo
- La prova dell'incapienza puo essere fornita mediante fatti positivi e documentali: visure ipotecarie e catastali, estratti anagrafe tributaria, visure PRA, conservatoria e documentazione di pignoramenti infruttuosi
- Le interrogazioni alle banche dati dell'amministrazione finanziaria effettuate in epoca coeva all'opposizione hanno elevata rilevanza probatoria e non possono essere escluse come 'risalenti' senza adeguata e motivata spiegazione
- Il giudice deve valutare e motivare specificamente il valore probatorio dei documenti prodotti; una motivazione apodittica o il travisamento della documentazione puo determinare l'annullamento in Cassazione
- Il potere di accertamento d'ufficio del giudice è limitato all'esame degli atti di causa: non è richiesta e non è ammessa una indagine istruttoria d'ufficio per supplire la prova del creditore
- Non è richiesta una cosiddetta probatio diabolica: non si può pretendere al creditore la produzione di prove impossibili; è sufficiente una prova logica e documentale che renda verosimile l'assenza di beni aggredibili
- In casi analoghi è opportuno produrre verifiche datate e chiaramente riferibili al momento dell'opposizione (con indicazione della data e della fonte) e la documentazione degli atti esecutivi infruttuosi per rafforzare la prova dell'incapienza
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