Ordinanza n. 1183/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo, che per quanto riguarda i motivi aggiunti) a. del provvedimento prot. 0012375 del 5 luglio 2025 con il quale Responsabile Servizio Urbanistica e lavori pubblici del Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ingiunto alle ricorrenti il pagamento, nel termine perentorio di sessanta giorni, della sanzione prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n° 380/2001, nella misura massima di Euro 20.000,00, per presunte opere abusive, descritte nella premessa del provvedimento e oggetto dell’ordinanza di demolizione n° 128/2022; b. di tutti gli atti presupposti, tra i quali il rapporto della Polizia Municipale prot. 71/PMG del 28 marzo 2023, citato nell’ingiunzione di pagamento e non conosciuto; c. di tutti gli atti connessi, collegati, e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'ingiunzione comunale prot. 0012375 del 5 luglio 2025, con cui è stato loro intimato il pagamento, entro sessanta giorni, della sanzione di euro 20.000 prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, riferita a presunte opere abusive già oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 128/2022. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, incluso un rapporto della Polizia Municipale non conosciuto dalle ricorrenti, nonché gli atti connessi e conseguenziali. In sede cautelare le ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti, deducendo tuttavia soltanto generici profili di pregiudizio. Il giudice ha rilevato inoltre che la domanda cautelare è stata attivata mediante deposito della DFU il 24 aprile 2026, circa otto mesi dopo il deposito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, circostanza ritenuta incompatibile con la sussistenza di un danno grave e irreparabile attuale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora. Né il ricorso introduttivo né i motivi aggiunti individuavano uno specifico pregiudizio idoneo a giustificare la sospensione, essendo state formulate deduzioni generiche. Il comportamento processuale delle ricorrenti, che hanno attivato la tutela cautelare soltanto dopo circa otto mesi dal deposito degli atti introduttivi, ha ulteriormente avvalorato l'assenza di un pregiudizio concreto, grave e irreparabile. Ogni decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla pronuncia definitiva.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n° 380/2001
La disposizione è indicata quale base normativa della sanzione pecuniaria ingiunta dal Comune per le opere abusive; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riguardo alla concretezza del pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa non può essere concessa in presenza di deduzioni generiche: la parte deve allegare e porre in evidenza uno specifico pregiudizio concreto, grave e irreparabile derivante dall'efficacia dell'atto impugnato.
- La significativa inerzia della parte tra il deposito del ricorso e l'attivazione della domanda cautelare può costituire un elemento contrario alla sussistenza di un pregiudizio cautelare attuale, grave e irreparabile.
- La domanda cautelare va respinta quando le allegazioni della parte e il suo comportamento processuale non dimostrano l'urgenza e l'attualità del danno prospettato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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