Cassazione Civile, Ordinanza n. 08696/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia sopravvenuta al ricorso, rilevando che il giudizio di cassazione era divenuto privo di interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato integralmente le spese tra le parti, valorizzando la novità della questione trattata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ripetizione di indebito proposta da una persona fisica che aveva versato il contributo per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato in solido le amministrazioni al pagamento di 200 euro oltre alle spese. In appello, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la domanda improponibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la questione dovesse essere devoluta al giudice tributario. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1991 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la giurisdizione spettasse invece al giudice ordinario. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse, poiché sulla medesima questione di giurisdizione le Sezioni Unite si erano già pronunciate in altro procedimento identico.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 546/1991
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario, in contrapposizione a quella tributaria
art. 19 d.lgs. n. 546/1991
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sulla giurisdizione
art. 21 d.lgs. n. 546/1991
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sulla giurisdizione
art. 2033 c.c.
richiamato come norma di base dell'azione di ripetizione di indebito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene validamente nel corso del giudizio, determina l'estinzione del processo di legittimità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- Quando la questione giuridica controversa è già stata definita in altro procedimento identico, la parte può rinunciare al ricorso per sopravvenuta cessazione dell'interesse a coltivare l'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte può compensare integralmente le spese se ricorrono ragioni di novità della questione trattata.
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