Sentenza n. 7721/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della nota 12 gennaio prot.CE.N. 3921, comunicata successivamente, con la quale l'Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali - Attività Produttive Entrate Supporto alla Direzione – Ufficio Occupazione Suolo Pubblico del Municipio IV, ha comunicato alla ricorrente la conclusione del procedimento amministrativo avviata su istanza della ricorrente del 25 novembre 2022 con la quale era stata richiesto lo spostamento del chiosco di rivendita di piante e fiori dall'attuale collocazione sita in Roma, via Casal Bianco, angolo via Rubellia in un'area lungo la strada statale Tiburtina Valeria, in prossimità della rotatoria ad angolo con via Colli sul Velino con contestuale ampliamento della superficie da occupare da mq 15,36 a mq 40,00; - nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale tra cui, in particolare, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 2 dicembre 2022, prot.n.13862
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di trasferimento di un chiosco per la vendita di piante e fiori e di ampliamento dell'area occupata da circa 15,36 a circa 40 mq
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare dal 2002 di un'autorizzazione permanente per il commercio su area pubblica, aveva chiesto lo spostamento del chiosco esistente in una nuova area lungo la strada statale Tiburtina Valeria, con contestuale ampliamento della superficie occupata. L'amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi e poi respinto l'istanza, ritenendo necessario il coinvolgimento degli organi di governo municipali, l'espletamento di una procedura concorsuale per il rilascio della concessione di posteggio e il rispetto del limite dimensionale di 12 mq previsto per le strutture del settore non alimentare. La ricorrente ha dedotto la violazione e l'errata applicazione degli artt. 2, 14, 36 e 37 della DAC n. 108/2020, sostenendo che la domanda riguardasse soltanto il trasferimento di un'attività commerciale già autorizzata e non il rilascio di una nuova concessione o autorizzazione per un posteggio. Ha inoltre dedotto illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria, sviamento di potere ed errore nei presupposti, sostenendo che l'attività di fiorista fosse disciplinata dal regolamento n. 75/2013 e non dalla DAC n. 108/2020. Roma Capitale ha sostenuto che l'istanza riguardasse invece la concessione di un posteggio isolato fuori mercato su area pubblica, incompatibile con gli artt. 36 e 37 della DAC n. 108/2020, nonché con la DAC n. 21/2021.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie la DAC n. 108/2020, che disciplina il commercio su aree pubbliche, i chioschi, i posteggi isolati fuori mercato e le concessioni di occupazione di suolo pubblico. Dalla stessa istanza della ricorrente risultava richiesta la concessione di un'area di circa 40 mq. Tale richiesta contrastava con l'art. 36, che fissa in 12 mq la dimensione massima delle strutture per il settore non alimentare. Inoltre, ai sensi dell'art. 37, le concessioni di posteggio possono essere rilasciate esclusivamente previo espletamento di una procedura concorsuale, alla quale la ricorrente potrà partecipare quando sarà bandita. Il giudice ha quindi ritenuto legittimo il rigetto senza accogliere le censure di erronea qualificazione dell'istanza, carenza istruttoria, illogicità, sviamento ed errore nei presupposti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 2.000 euro, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 DAC n. 108/2020
Per concessione, o concessione di posteggio, si intende l'atto pubblico che individua esattamente il sito per operare il commercio su area pubblica; per posteggio isolato fuori mercato si intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, dato in concessione all'operatore autorizzato.
La richiesta di individuazione e concessione di una nuova area per il chiosco rientra nella nozione di concessione di posteggio e di posteggio isolato fuori mercato.
art. 36 DAC n. 108/2020
Le strutture ... dovranno avere ... dimensioni massime di 12 mq per il settore non alimentare.
Una struttura destinata alla vendita non alimentare non può superare la superficie massima di 12 mq; la richiesta di circa 40 mq è incompatibile con il regolamento.
art. 37 DAC n. 108/2020
I Municipi ... concedono le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio esclusivamente a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale.
Il rilascio di una nuova concessione di posteggio è subordinato all'espletamento di una procedura concorsuale; la titolarità di una precedente autorizzazione commerciale non consente di ottenere direttamente una nuova area.
art. 14 DAC n. 108/2020
È richiamato dall'art. 37 quale disposizione relativa alla durata delle concessioni, senza che la sentenza ne faccia applicazione specifica.
Massime di principio
- La richiesta di trasferimento di un chiosco commerciale su una nuova area pubblica, accompagnata dalla domanda di individuazione e concessione di una diversa superficie, costituisce richiesta di una nuova concessione di posteggio e non un mero trasferimento dell'autorizzazione commerciale preesistente.
- La titolarità di un'autorizzazione commerciale per il commercio su area pubblica non attribuisce al titolare un diritto a ottenere direttamente una nuova area di posteggio; il rilascio della concessione è subordinato all'espletamento della procedura concorsuale prevista dal regolamento comunale.
- Quando il regolamento comunale stabilisce una superficie massima per le strutture destinate al commercio non alimentare, è legittimo il rigetto di una richiesta di concessione relativa a una superficie eccedente tale limite.
- La precedente autorizzazione commerciale non consente di derogare né ai limiti dimensionali delle strutture né alle modalità concorsuali previste per l'assegnazione di un nuovo posteggio su area pubblica.
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