Sentenza n. 580/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- adottati dalla Questura della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificati nelle date del -OMISSIS- e del -OMISSIS- con i quali veniva ordinato il divieto “di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni uno..”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due provvedimenti individuali di D.A.S.P.O. della Questura di Firenze, ciascuno della durata di un anno, recanti il divieto di accesso a luoghi e manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale e degli altri Stati dell'Unione europea
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso collettivo-cumulativo per l'annullamento dei rispettivi D.A.S.P.O., adottati in relazione agli scontri con tifosi del Montpellier avvenuti prima di una partita amichevole. Dal testo emerge che i provvedimenti presentavano alcuni elementi di uniformità e standardizzazione, ma descrivevano separatamente la condotta attribuita a ciascun destinatario, valorizzavano i diversi profili soggettivi e commisuravano individualmente la misura. Il ricorso è stato esaminato anche sotto il profilo preliminare dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il TAR ha verificato se sussistessero i requisiti per la proposizione congiunta delle domande, ossia identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto e dei motivi e assenza di conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti. È stato inoltre esaminato d'ufficio il tema del prospective overruling, pur non dedotto dalle parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei principi sul ricorso collettivo-cumulativo. La proposizione congiunta è ammessa solo quando ricorrano cumulativamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali. Nel caso concreto, i D.A.S.P.O. derivavano da valutazioni autonome e personalizzate: ciascun atto ricostruiva la condotta del singolo destinatario e il suo apporto causale all'evento violento, considerava i relativi profili soggettivi e la pericolosità individuale e, in linea generale, poteva differire anche nella durata. La circostanza contingente che i due divieti avessero la medesima durata non rendeva identiche le posizioni sostanziali, poiché durata, precedenti, condotta e pericolosità costituiscono elementi interni alla valutazione individuale della misura. Il giudice ha escluso anche l'applicabilità del prospective overruling, non essendo stato dimostrato un precedente orientamento prevalente contrario né un quadro di incertezza e imprevedibilità: la regola applicata era ritenuta generale e stabilizzata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti, in sede camerale, una questione rilevata d'ufficio, qui relativa all'ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile soltanto quando ricorrano congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
- L'identità richiesta per il ricorso collettivo deve riguardare non solo il petitum, ma anche la causa petendi, quindi l'oggetto delle domande, gli atti impugnati e i motivi dedotti; la relativa prova grava sui co-ricorrenti ed è oggetto di uno scrutinio preliminare, rigoroso e astratto.
- Non è ammissibile un ricorso collettivo contro provvedimenti formalmente analoghi quando ciascun atto derivi da una valutazione autonoma e personalizzata della condotta, dei precedenti, della pericolosità e dell'apporto causale del singolo destinatario.
- La mera identità della durata delle misure impugnate non dimostra l'identità delle situazioni sostanziali quando la misura sia il risultato di una valutazione individualizzata delle posizioni dei destinatari.
- Il prospective overruling presuppone, almeno, l'esistenza di un orientamento prevalente contrario alla nuova interpretazione oppure un quadro di effettiva incertezza e imprevedibilità; non opera quando il giudice applica regole generali già stabilizzate da tempo.
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