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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 883 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore del terreno compravenduto da 330.000 euro a 752.000 euro, chiedendo l'annullamento dell'atto o, in subordine, la riduzione del valore accertato. Hanno denunciato l'insufficienza della motivazione e degli elementi probatori posti a fondamento della stima dell'Ufficio, nonché l'illegittimità delle sanzioni per assenza dell'elemento psicologico e per carenza di motivazione. In Cassazione hanno inoltre lamentato l'omessa pronuncia della CTR sulla questione delle sanzioni e la violazione delle regole sull'onere della prova, poiché il maggior valore era stato fondato essenzialmente sulla stima dell'UTE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa all'applicabilità e validità delle sanzioni. Ha accolto anche il secondo motivo, stabilendo che l'Amministrazione deve provare concretamente l'effettivo maggior valore del bene e che la sola stima dell'UTE, proveniente da un ufficio della stessa Amministrazione finanziaria e non supportata da elementi oggettivi e certi, non è sufficiente. È stato inoltre chiarito che non spetta al contribuente provare il valore effettivo del bene quando l'Ufficio non abbia previamente dimostrato adeguatamente il maggior valore accertato. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Roma, che dovrà pronunciarsi sulla questione delle sanzioni e riesaminare il valore del terreno applicando i principi indicati dalla Cassazione, decidendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La mancata pronuncia su una domanda o su uno specifico motivo di impugnazione costituisce omessa pronuncia. Nel caso concreto, la CTR non aveva esaminato la contestazione riguardante le sanzioni.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Le disposizioni disciplinano i criteri e il procedimento per la rettifica del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro. L'Amministrazione deve motivare l'accertamento e dimostrare in giudizio l'effettiva sussistenza del maggior valore.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di provare il maggior valore del bene grava sull'Amministrazione, che non può trasferirlo sul contribuente. Il contribuente deve contestare la pretesa e, dopo una prova adeguata dell'Ufficio, può dimostrarne l'inattendibilità.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve decidere sulla base delle prove acquisite al processo e non può fondare la decisione sulla propria scienza privata. Nel caso concreto, la relativa censura è rimasta assorbita.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5

    Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, il ricorso per cassazione per errori processuali, come l'omessa pronuncia, e per vizi della motivazione o omesso esame di fatti decisivi. I motivi relativi alla motivazione sono stati assorbiti dall'accoglimento delle censure principali.

Massime di principio

  • In un accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione deve provare concretamente il valore effettivo del bene e i presupposti della rettifica; non è sufficiente richiamare in modo generico un criterio estimativo.
  • La sola perizia o stima dell'UTE non costituisce, di per sé, prova sufficiente del maggior valore, soprattutto se non è fondata su elementi oggettivi, verificabili e riferiti a beni realmente comparabili.
  • Il contribuente non è tenuto a dimostrare il valore corretto del bene quando l'Ufficio non abbia prima assolto il proprio onere di provare il maggior valore accertato.
  • Il giudice tributario può rideterminare il valore e l'imposta, ma non può sostituirsi all'Amministrazione colmando una totale carenza probatoria o individuando autonomamente gli elementi costitutivi della pretesa fiscale.
  • Il giudice deve esaminare espressamente tutte le domande e i motivi ritualmente proposti, compresa la contestazione delle sanzioni; l'omessa pronuncia comporta la cassazione della decisione.
  • La fondatezza dell'accertamento del valore e la legittimità delle sanzioni sono questioni distinte: anche se il valore fosse confermato, le sanzioni devono essere specificamente motivate e valutate quanto all'elemento soggettivo.

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