Sentenza n. 3921/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accesso ai seguenti atti e documenti, richiesti con l’istanza dell’11.8.2025 e per i quali non è stato consentito l’accesso: - i curricula e i verbali di valutazione dei dirigenti assegnati alle seguenti sedi: 1) Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (dott. ssa Marianna Franco); 2) Sabap di Brindisi, Lecce e Taranto (dott. Antonio Zunno); 3) Sabap per le province di Pisa e Livorno (dott. Valerio Tesi); - i verbali contenti la valutazione della ricorrente in merito alle sedi scelte e la motivazione della omessa assegnazione alle stesse: 1) Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; 2) Sabap di Brindisi, Lecce e Taranto; 3) Sabap per le province di Pisa e Livorno; 4) Sabap per le province di Salerno e Avellino; - il verbale contenente la motivazione dell’attribuzione di ufficio della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, anziché alla ricorrente; - il verbale contenente la motivazione dell’omessa attribuzione al ricorrente della sede presso la Sabap per le prov. di Salerno Avellino che è stata lasciata vacante e affidata a funzionario reggente. NONCHÉ PER L’ANNULLAMENTO: del silenzio – rigetto formatosi in data 10.9.2025, sulla domanda di accesso presentata in data 11.8.2025, CON CONDANNA dell’amministrazione all’ostensione degli atti e documenti di cui all’istanza di accesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego parziale formatosi sull'istanza di accesso dell'11 agosto 2025, relativa agli atti della procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (partecipante a selezione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura di interpello indetta dal Ministero della cultura per il conferimento di 175 incarichi dirigenziali di livello non generale, indicando cinque sedi di preferenza, nessuna delle quali le era stata assegnata. A seguito dell'istanza di accesso presentata l'11 agosto 2025, l'amministrazione aveva osteso soltanto parte della documentazione. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego parziale e chiesto l'accesso ai curricula e ai verbali di valutazione dei dirigenti assegnatari di tre delle sedi prescelte, ai verbali contenenti la valutazione della propria posizione e le ragioni della mancata assegnazione delle sedi indicate, nonché ai verbali relativi all'attribuzione d'ufficio di una sede e alla mancata assegnazione di un'altra, rimasta vacante e affidata a un funzionario reggente. Ha dedotto un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, e un nesso di strumentalità dell'accesso rispetto alla possibile tutela giudiziale contro l'esito della procedura, richiamando l'accesso difensivo di cui all'art. 24, comma 7, della medesima legge. Il ricorso è stato notificato anche ai dirigenti assegnatari, quali controinteressati; il contraddittorio è stato integrato nei confronti di uno di essi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto integro il contraddittorio, rilevando che erano stati evocati tutti i soggetti individuabili come controinteressati. Nel merito ha accolto il ricorso. La partecipazione alla procedura selettiva attribuisce alla candidata una posizione qualificata rispetto agli atti della procedura e fonda un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. Sono ostensibili anche i curricula, i verbali di valutazione e gli altri documenti relativi ai concorrenti o agli assegnatari, poiché la comparazione tra le posizioni costituisce l'essenza della selezione e, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, la partecipazione alla competizione esclude in radice una prevalente esigenza di riservatezza rispetto agli atti della procedura. La richiesta era inoltre sufficientemente specifica e non emulativa, perché limitata alle sedi per le quali la ricorrente aveva espresso preferenza e motivata dalla necessità di verificare la regolarità della procedura e di tutelare i propri interessi. Il giudice dell'accesso non deve compiere una valutazione preventiva sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti rispetto all'eventuale giudizio di merito, valutazione spettante eventualmente al giudice investito di quel giudizio. È stato quindi accertato il diritto della ricorrente all'ostensione della documentazione non ancora esibita ed è stato ordinato al Ministero della cultura di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, previo eventuale pagamento dei diritti di segreteria. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, mentre le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La partecipazione alla procedura selettiva ha radicato in capo alla ricorrente una posizione giuridica qualificata e un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti della procedura.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo è stato ritenuto strumentale alla verifica della regolarità della procedura e alla possibile tutela giudiziale; non occorre che il giudice dell'accesso valuti preventivamente la decisività dei documenti nel futuro giudizio.
l. 241/1990
Gli atti di una procedura selettiva, inclusi curricula, verbali, schede e documenti di valutazione, sono ostensibili al partecipante interessato quando la richiesta è specifica e collegata alla tutela della propria posizione.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio sull'accesso consente di accertare il diritto all'ostensione e di ordinare all'amministrazione la consegna dei documenti entro un termine fissato dal giudice.
Massime di principio
- La partecipazione a una procedura selettiva pubblica attribuisce al partecipante un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti della procedura che incidono sulla sua posizione, compresi i documenti relativi agli altri partecipanti o agli assegnatari comparati.
- Nelle procedure selettive, curricula, verbali, schede di valutazione e altri atti comparativi sono ordinariamente ostensibili al partecipante, poiché la comparazione delle posizioni costituisce l'essenza della selezione e la partecipazione alla competizione riduce le esigenze di riservatezza opponibili rispetto agli atti della procedura.
- Una richiesta di accesso è sufficientemente specifica e non emulativa quando individua puntualmente le sedi, le posizioni e le categorie documentali richieste e le limita agli ambiti direttamente collegati alla partecipazione dell'istante alla procedura.
- Nel giudizio di accesso, né l'amministrazione detentrice né il giudice devono compiere ex ante una valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività dei documenti rispetto all'eventuale giudizio di merito, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice eventualmente investito di tale giudizio.
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