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Sentenza

Sentenza n. 1263/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato il ricorso per ottemperanza, ritenendo che non fosse ravvisabile alcuna inottemperanza del Ministero. La mancata notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione, completa del codice fiscale e delle annualità interessate, impediva di ritenere esigibile l’adempimento nei termini prospettati dalla ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione in giudizio del Ministero.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 467/2024, relativa all’assegnazione della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, n. 467/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente, assegnandovi le somme spettanti per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il giudice ha rilevato che dagli atti non risultava notificata la sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione indicato nel provvedimento, con l’indicazione del codice fiscale della beneficiaria e delle annualità per le quali era stato riconosciuto il contributo. Tale notificazione completa costituiva, secondo il giudice, presupposto necessario per il conseguimento dell’importo e per configurare l’inottemperanza dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inadempimento dell’amministrazione presuppone che la pronuncia da eseguire sia stata portata a conoscenza dell’amministrazione con modalità idonee e con gli elementi necessari a individuare il beneficiario e l’estensione dell’obbligo di pagamento.
  • Non può essere ravvisata l’inottemperanza dell’amministrazione quando non risulti una notificazione completa della pronuncia, comprensiva dei dati identificativi del beneficiario e delle annualità cui si riferisce il contributo riconosciuto.
  • La mancata prova dell’esigibilità dell’obbligo derivante dalla pronuncia giudiziaria giustifica il rigetto della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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