Sentenza n. 143/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 79/2025, pubblicata il 25.2.2025, del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, notificata il 25.2.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 79/2025 del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, notificata il 25 febbraio 2025, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ha richiamato il proprio orientamento secondo cui tale termine si applica, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza concernente condanne al pagamento di somme di denaro. È stata inoltre esclusa la possibilità per l'amministrazione intimata di giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in forma semplificata, ritenendo accertata la mancata ottemperanza al giudicato del Tribunale ordinario e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza riconoscendo alla ricorrente le somme relative al beneficio della carta del docente, mediante accredito sul conto della carta elettronica del docente, con gli accessori di legge secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il TAR ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la maturazione degli interessi. Ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato se versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, da eseguire mediante accredito delle somme sul conto della carta elettronica del docente.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza del ricorso ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 14 d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni si applica, con i necessari adattamenti, anche ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne al pagamento di somme di denaro; il suo decorso consente al creditore di agire in ottemperanza.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non è necessario che il titolo sia munito della formula esecutiva prevista per l'esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo del medesimo Ministero: deve adottare il provvedimento finale o curare la trasmissione agli organi competenti.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi già prevista dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, si applica, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro; decorso tale termine, il creditore può agire in ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo, poiché l'art. 115, comma 3, c.p.a. espressamente esclude tale requisito ai fini dell'esecuzione del giudicato amministrativo o del giudicato di altro giudice.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione: il responsabile del procedimento deve adottare l'atto finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. può essere esclusa quando l'importo da corrispondere è contenuto e il credito produce già interessi secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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