Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2537/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’annullamento con il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1036 del 16/11/2022, prot. 137032 del 17/11/2022, avente ad oggetto "Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2019 - Macro - Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale" e dei relativi allegati, comunicata a mezzo PEC del 21/11/2022; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese, ove lesive e per quanto di ragione, tutte le deliberazioni richiamate per relationem nell'atto dell'ASL NA 3 sud gravato sub a); con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno; con i motivi aggiunti: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 34, protocollo n. 0139733 del 13/7/2023, comunicata a mezzo pec di pari data, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo recupero RTU anno 2019”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2019, così motivando: “… a seguito della RTU 2019 determinata con delibera del DG ASL NA 3 SUD n.1036 del 16/11/2022 relativa a RTU ANNO 2019 per la Macroarea di Specialistica Ambulatoriale, regolarmente notificate alla SV ed alla successiva elaborazione contabile amministrativa della competente UOC GEF, in particolare la nota del Direttore UOC GEF ad oggetto: “Richiesta restituzione importi RTU 2019”, è emerso un residuo di somme a credito dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli3Sud e precisamente per €.13.383,11. Precisato che l'importo di €.13.383,11 indicato nel procedimento avviato con nota prot. n.121601 del 19/6/2023 corrisponde al totale delle decurtazioni a carico del fatturato anno 2019 di codesta società come determinate dalla Delibera di questa ASL n.1036/2022 notificata a suo tempo. Si comunica la chiusura del procedimento amministrativo avviato con nota prot.121601 del 19/6/2023, e che si procederà al recupero di quanto espressamente indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, secondo le vigenti procedure aziendali.”; b) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 34, protocollo n. 0121601 del 19/6/2023, comunicata a mezzo pec di pari data, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo recupero RTU Anno 2019. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2019; c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese, ove lesive e per quanto di ragione, tutte le deliberazioni richiamate per relationem negli atti dell'ASL NA 3 Sud gravati; con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202300570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2019 e successivi atti di avvio e chiusura del procedimento di recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura ricorrente, operante in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato la deliberazione dell’ASL relativa alla regressione tariffaria unica per l’anno 2019 e le successive comunicazioni con cui l’Azienda ha quantificato in euro 13.383,11, a fronte dell’importo inizialmente indicato di euro 13.408,20, il credito da recuperare per pagamenti eccedenti il valore delle prestazioni riconosciute. Il primo motivo deduceva il difetto di motivazione, poiché non sarebbe stata resa conoscibile la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio. Il secondo motivo lamentava la lesione del legittimo affidamento e la violazione dei criteri di ragionevolezza, in quanto la richiesta di restituzione era intervenuta oltre tre anni dopo l’esercizio finanziario 2019. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la debenza di corrispettivi nell’ambito del rapporto contrattuale di accreditamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia non investe gli atti regionali di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, l’eventuale rettifica della capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali. Le censure riguardano esclusivamente le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria e, quindi, la concreta debenza dei corrispettivi e il recupero delle somme ritenute non dovute. Secondo il TAR, tali questioni hanno contenuto meramente patrimoniale e si configurano secondo lo schema obbligo-pretesa, senza coinvolgere l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale dell’amministrazione. Non rileva, inoltre, che la regressione tariffaria sia stata formalizzata mediante atti amministrativi adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma dell’azione non incide sulla natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., per l’eventuale riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    "le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali"

    La giurisdizione amministrativa esclusiva sui rapporti di concessione di pubblici servizi non comprende le controversie aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, relative alla debenza dei corrispettivi, quando non sia in discussione l’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    "fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda"

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei limiti delle preclusioni e decadenze già maturate.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice può motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, qui costituiti da precedenti della Sezione e dalle ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano esclusivamente la concreta debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi dell’applicazione o il recupero di somme ritenute indebitamente pagate, senza contestare gli atti autoritativi di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi non si estende alle controversie meramente patrimoniali interne al rapporto tra amministrazione concedente e soggetto accreditato o concessionario, qualora la posizione dedotta sia riconducibile allo schema obbligo-pretesa e non sia implicato l’esercizio di un potere discrezionale o autoritativo per la tutela di interessi generali.
  • La circostanza che la regressione tariffaria sia formalizzata mediante una deliberazione amministrativa e sia preceduta da un procedimento non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa: occorre verificare la natura sostanziale della controversia e, in particolare, se siano contestati poteri autoritativi oppure soltanto obblighi patrimoniali derivanti dal rapporto di accreditamento.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.