Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 502/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca nulla osta n. 0317716 del 05.08.2025, su pratica n. p-na/l/q/2023/102881 del 27.03.2023.

Giustizia amministrativa202505276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento di revoca del nulla osta relativo a una procedura di ingresso per lavoro. La revoca era stata adottata dopo la mancata presentazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la mancata produzione di documentazione essenziale, tra cui l'asseverazione sulla capacità economica del datore di lavoro e il certificato di idoneità alloggiativa. La ricorrente ha inoltre prospettato la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, valorizzando una nuova opportunità lavorativa offerta da altra società, nonché il grave pregiudizio derivante dal rischio di espulsione e dalla perdita dell'opportunità di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza, allo stato e sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la revoca del nulla osta, in caso di mancata presentazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno, sia configurata dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 come atto dovuto, diretto a sanzionare il mancato perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro. Ha inoltre ritenuto non sufficientemente fondata la pretesa al permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché l'istituto presuppone, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, la perdita di un rapporto di lavoro validamente instaurato e successivamente cessato, non una promessa di assunzione mai concretizzatasi. La nuova offerta lavorativa è stata qualificata come elemento sopravvenuto ed estraneo alla procedura originaria, pur precisando che l'amministrazione è tenuta a valutarla e rivalutarla. Il grave pregiudizio prospettato, consistente nel rischio di espulsione e nella perdita dell'opportunità lavorativa, non è stato ritenuto sufficiente da solo a giustificare la sospensione in mancanza di un robusto fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e per la non univocità degli orientamenti sulla tutela della buona fede del lavoratore straniero.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La revoca del nulla osta è configurata come atto dovuto quando le parti non si presentano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, quale conseguenza del mancato perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    Norma posta a fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Quando le parti non si presentano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e non viene prodotta documentazione essenziale per il perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro, la revoca del nulla osta può configurarsi come atto dovuto ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro validamente instaurato e successivamente cessato; la mera promessa di assunzione non concretizzatasi e non seguita dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno non integra, di per sé, tale presupposto.
  • Una nuova offerta di lavoro intervenuta dopo la conclusione negativa della procedura originaria costituisce un elemento sopravvenuto ed estraneo a quella procedura e non può, da sola, impedire la revoca del nulla osta originario, ferma la distinta valutazione amministrativa cui la nuova offerta deve essere sottoposta.
  • Nella fase cautelare, il grave pregiudizio derivante dal rischio di espulsione o dalla perdita di un'opportunità lavorativa non basta a giustificare la sospensione dell'atto quando manchi un sufficiente fumus boni iuris circa l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.