Cassazione Penale, Sentenza n. 31822/2026 del 24/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato sia il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con un decreto penale del 2015 e con una sentenza del 2018, sia il beneficio dell'indulto concesso con due ordinanze del 2009 e del 2010. La revoca dell'indulto era stata disposta perché il ricorrente era stato irrevocabilmente condannato nel 2024 alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per ricettazione, commessa tra aprile e giugno 2010, dunque entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006. La revoca della sospensione condizionale era stata ritenuta obbligatoria sul presupposto che il beneficio fosse già stato fruito due volte, con sentenze del 2003 e del 2008, in violazione dei limiti previsti dall'art. 164, ultimo comma, c.p. La difesa ha denunciato violazione di legge, ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., in relazione agli artt. 168 c.p. e 1 della legge n. 241/2006, nonché carenza assoluta e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha contestato il richiamo alla revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., sostenendo che, al più, avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 168, comma 2, c.p., previa verifica dei limiti di pena; ha inoltre dedotto l'insufficienza della motivazione sulla revoca dell'indulto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e inammissibile quanto alla revoca dell'indulto. Quanto all'indulto, ha affermato che la legge n. 241/2006 prevede la revoca di diritto quando il beneficiario commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Poiché tali presupposti risultavano da una condanna irrevocabile per ricettazione alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, non erano necessarie ulteriori acquisizioni o specifiche valutazioni; inoltre, il ricorrente non aveva contestato l'effettiva sussistenza degli elementi richiesti dalla legge. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione, prima di revocare il beneficio concesso in violazione dei limiti dell'art. 164, ultimo comma, c.p., avrebbe dovuto verificare, mediante acquisizione del fascicolo del giudizio, se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione e, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati, se fosse ignota al giudice di primo grado, anche qualora conosciuta dal giudice d'appello non investito della relativa questione. Poiché tali verifiche non erano state svolte, l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
La motivazione del provvedimento deve essere sufficiente; la Corte ne ha rilevato la carenza in relazione alla revoca della sospensione condizionale.
art. 168 c.p.
Disciplina la revoca della sospensione condizionale; la Corte ha richiesto una verifica completa dei presupposti della revoca in sede esecutiva.
art. 164, ultimo comma, c.p.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta o al più una seconda volta con una condanna a pena che, cumulata con quella inflitta precedentemente, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
La violazione dei limiti di concessione del beneficio può consentirne la revoca in sede esecutiva, ma solo dopo la verifica delle ulteriori condizioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 163 c.p.
Individua i limiti di pena rilevanti per la sospensione condizionale, cui rinvia l'art. 164, ultimo comma, c.p.
art. 1, comma 3, legge n. 241/2006
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
La revoca dell'indulto opera di diritto quando risultino da una condanna irrevocabile la commissione, entro il quinquennio previsto, di un delitto non colposo e una condanna a pena detentiva almeno biennale; non sono necessarie ulteriori valutazioni discrezionali.
Massime di principio
- La revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale concessa in violazione dei limiti dell'art. 164, ultimo comma, c.p. richiede non solo l'accertamento della causa ostativa, ma anche la verifica della sua conoscibilità da parte del giudice della cognizione; a tal fine il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio.
- La sospensione condizionale può essere revocata in sede esecutiva quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, anche se conosciuta dal giudice d'appello non investito dell'impugnazione sul punto, poiché il giudice d'appello non può procedere d'ufficio fuori dai limiti devoluti e non può ritenersi che abbia espresso una valutazione implicita sulla causa ostativa.
- La revoca dell'indulto prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241/2006 opera di diritto quando una condanna irrevocabile accerti la commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo punito con una pena detentiva non inferiore a due anni; in presenza di tali presupposti non sono necessarie ulteriori acquisizioni o motivazioni valutative.
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