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Sentenza

Sentenza n. 2644/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell’ordinanza prot. n. 05/09/2023 – 0452109.u del comune di Milano emessa in data 30.08.2023 e notificata a mano in data 13.09.2023 con la quale si ordina al legale rappresentante della O.M. Milano, quale gestore del pubblico esercizio “SOL Y LUNA MEXICAN GRILL”, ubicato in Milano (MI) alla Via Francesco Restelli n. 6, la sospensione per giorni uno (13.11.2023) dell’autorizzazione di pubblico esercizio in indirizzo, a causa dell’Ordinanza di Rimozione impianti di diffusione sonora emessa dall’Area Energia e Clima - Unità Agenti Fisici Prot. 08/05/2023.0255341.U.

Giustizia amministrativa202302144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione per un giorno dell'autorizzazione all'esercizio pubblico, adottata per pregresse contestazioni e sanzioni relative all'uso non autorizzato di impianti di diffusione sonora e allo svolgimento di eventi musicali in orario serale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società gestrice del pubblico esercizio ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Milano aveva disposto la sospensione per un giorno dell'autorizzazione dell'esercizio, in ragione di pregresse contestazioni e sanzioni concernenti l'utilizzo non autorizzato di impianti di diffusione sonora e lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con musica o strumenti musicali in ore serali. Il Comune si è costituito e ha depositato un provvedimento del 3 ottobre 2023 con cui aveva sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata, in considerazione della sospensione cautelare giurisdizionale degli atti presupposti, oggetto di autonomo ricorso. Successivamente, con provvedimento dell'8 aprile 2026, il Comune ha revocato l'atto impugnato poiché erano venuti meno gli atti presupposti sui quali esso si fondava. Il TAR ha quindi chiesto alle parti di precisare se permanesse l'interesse alla decisione nel merito; la ricorrente è rimasta inerte, non ha depositato memorie e non è comparsa alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca dell'ordinanza impugnata, determinata dal venir meno degli atti presupposti, ha fatto venir meno l'utilità concreta della decisione di annullamento. Inoltre, l'inerzia della ricorrente a fronte della richiesta giudiziale di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, accompagnata dalla mancata comparizione e dal mancato deposito di memorie, è stata valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell'andamento complessivo del processo.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di valorizzare, nell'ambito dell'istruttoria, il comportamento processuale delle parti; nel caso concreto è stato richiamato insieme all'art. 84, comma 4, c.p.a. quale base per la verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    È stato utilizzato per fissare la trattazione camerale finalizzata esclusivamente a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della possibilità di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in presenza dell'inerzia della parte compulsata a manifestare l'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell'atto amministrativo impugnato determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento quando elimina l'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia giurisdizionale.
  • Quando il giudice invita una parte a dichiarare se persista l'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla prosecuzione del giudizio e può fondare la declaratoria di improcedibilità.
  • La sopravvenienza che incide sull'atto impugnato e l'inerzia processuale della parte interessata possono essere valutate congiuntamente ai fini della verifica dell'attualità dell'interesse a ricorrere.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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