Cassazione Penale, Sentenza n. 10711/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze a suo carico e ha rideterminato la pena complessiva. Valenti deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della "pena base" per l'applicazione della continuazione: sostiene che il giudice abbia considerato come pena base la sentenza confermata dalla Corte di Appello di Firenze (5 anni e €1.500 per furto con strappo, art. 628 c.p.), mentre avrebbe dovuto assumere come pena base la sentenza della Corte di Appello di Catania (7 anni e €25.000 per reati di stupefacenti, art. 73 d.P.R. 309/90), con conseguente diversa determinazione dell'aumento per continuazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., in quanto l'eventuale accoglimento del motivo proposto dal ricorrente avrebbe comportato una reformatio in peius (aumento della gravità/pena) e dunque il ricorrente non ha interesse ad impugnare in tal senso. Il motivo è stato inoltre ritenuto generico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Norma richiamata per il rinvio al giudice dell'esecuzione: il tribunale ha deciso in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p. per la riformulazione della pena esecutiva.
art. 671 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma inerente alla individuazione della pena base sulla quale calcolare l'aumento per continuazione; il ricorso deduce errata applicazione/interpretazione, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità.
art. 591, co. 1, lett. a) c.p.p.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dell'impugnante, specie quando l'accoglimento del motivo determinerebbe una reformatio in peius.
art. 616 c.p.p.
Utilizzata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in base alla valutazione di colpa nell'impugnazione manifestamente infondata, alla somma per la cassa delle ammende.
art. 628 c.p.
Fatto-reato menzionato (rapina/strappo) per il quale era stata irrogata la pena considerata dal giudice di merito come una delle componenti della continuazione.
art. 73 d.P.R. 309/90
Fatto-reato menzionato (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti) relativo alla sentenza che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto costituire la pena base più grave.
Massime di principio
- Un ricorso è inammissibile per difetto di interesse se l'accoglimento del motivo prospetterebbe un peggioramento della posizione dell'imputato (reformatio in peius).
- Nel contestare la individuazione della "pena base" per la continuazione, l'imputato deve dimostrare che l'eventuale correzione porterebbe a un vantaggio per lui; altrimenti manca l'interesse ad impugnare.
- I giudizi sulla ricorrenza e sul calcolo della continuazione attengono al merito e possono essere esaminati in Cassazione solo se il ricorrente ha interesse e propone motivi non genericamente formulati.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o poste senza interesse possono comportare condanne per spese e sanzioni economiche (cassa delle ammende), soprattutto se l'inammissibilità è evidente.
- Per evitare l'inammissibilità, chi impugna deve formulare motivi chiari e alternativi che non comportino automaticamente un aumento della pena in caso di accoglimento, o altrimenti l'impugnazione è più correttamente proposta da altra parte con interesse opposto (es. PM).
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