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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11960/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due ricorsi distinti, di identico tenore e proposti dal medesimo difensore nell'interesse di due imputati, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. I ricorrenti deducevano il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato contestato, sostenendo in sostanza che non vi fosse prova dell'occultamento delle scritture contabili: secondo la difesa, al momento dell'accertamento la società era già in liquidazione e gli imputati non disponevano della documentazione. Con motivi nuovi, depositati successivamente, veniva inoltre dedotta l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese con argomenti logici e giuridici corretti dal giudice di merito, che aveva valorizzato il mancato rinvenimento di documentazione utile, anche presso banche dati, e la mancata prova, da parte degli imputati, dell'adempimento agli obblighi tributari durante la gestione societaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché ripetitivi, generici e di contenuto fattuale, già esaminati e respinti dalla Corte d'appello con motivazione ritenuta corretta. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi nuovi sulla prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come norma incriminatrice relativa all'occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte valuta la tenuta della motivazione di merito sull'elemento oggettivo della condotta di occultamento delle scritture contabili.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi

    I motivi nuovi sono travolti dall'inammissibilità del ricorso principale e non possono essere esaminati autonomamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere che, in assenza di elementi che dimostrino la mancanza di colpa, la sanzione pecuniaria possa essere evitata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello, prive di specificità e consistenti in una mera contestazione fattuale della ricostruzione operata dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia coerente e non manifestamente illogica.
  • Nel reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, la sussistenza dell'elemento oggettivo può essere affermata quando, all'esito della verifica fiscale e di ulteriori accertamenti, non venga rinvenuta alcuna documentazione idonea a ricostruire il volume d'affari, e la difesa non fornisca una spiegazione credibile e documentata della mancanza delle scritture.
  • La deduzione della prescrizione proposta con motivi nuovi è inammissibile quando il ricorso principale sia già inammissibile, poiché l'inammissibilità si estende anche ai motivi successivamente depositati.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga un'assoluta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento o distruzione di documenti contabiliImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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