Sentenza n. 43/2026 - Pescara, Sezione 1
Per l'ottemperanza della sentenza n. 330/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 419/2024 del Tribunale di Vasto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ha richiamato il proprio orientamento secondo cui tale disposizione è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha inoltre escluso che l'amministrazione intimata possa giustificare l'inerzia invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, richiamando l'art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, ritenendo sussistente la mancata esecuzione del giudicato e confermando l'orientamento già seguito in controversie analoghe. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus carta docente sulla carta elettronica della ricorrente, con gli accessori previsti dalla sentenza da eseguire, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dispositivo nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni successivi. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., in considerazione dell'importo contenuto e della produzione di interessi prevista dal titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 74 c.p.a.
Consente la decisione con sentenza in forma semplificata in caso di manifesta fondatezza, come ritenuto dal Collegio nel giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dalla natura amministrativa del giudizio e dal fatto che, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a., non occorre la formula esecutiva.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva al titolo.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento, ove competente, adotta il provvedimento finale oppure trasmette gli atti all'organo competente; l'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, poiché il Collegio ha ritenuto non ricorrenti i relativi presupposti in ragione dell'importo contenuto e della maturazione degli interessi.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti necessari alla natura del processo amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva al titolo, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.; tale elemento non impedisce quindi l'accertamento dell'inottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- L'amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione di un giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale se competente o trasmettere gli atti all'organo competente.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con un ulteriore termine per l'esecuzione in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando, in relazione all'importo dovuto e alle modalità di remunerazione del ritardo già previste dal titolo, non risultino necessari ulteriori strumenti coercitivi.
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