Cassazione Penale, Sentenza n. 36553/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era diretto avverso l’ordinanza del 29/03/2022 del Tribunale del riesame di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso proposto da Lombardi contro il decreto del GIP di Velletri che aveva disposto il sequestro preventivo del VII invaso della discarica di Albano Laziale in relazione al reato previsto dall’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente ha articolato un unico motivo volendo dimostrare sia la legittimazione che l’interesse ad agire; prima della decisione ha poi operato una rinuncia formale al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in ragione della rinuncia rituale effettuata personalmente dal ricorrente (atto proveniente dal ricorrente e firma autenticata dal difensore) prima dell’udienza di discussione. Per effetto dell’inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente, la Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione pronunciata il 21/06/2022.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006
art. 256, comma 1, lett. a)
La norma (art. 256) indicata descrive il reato ambientale a cui si riferisce il sequestro preventivo del VII invaso della discarica; nel provvedimento impugnato la norma costituisce il titolo sostanziale della misura cautelare, ma non è stata decisiva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. d)
La norma è stata applicata per dichiarare l’inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia rituale dell’imputato; l’art. 591, comma 1, lett. d) prevede l'inammissibilità quando sussistono cause di estinzione del processo o rinuncia rilevanti e intervenute prima della decisione
Corte costituzionale
La sentenza è stata richiamata per motivare la condanna alla somma da versare alla Cassa delle Ammende quando l’inammissibilità è imputabile alla volontà (e quindi alla colpa) del ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia personale e rituale al ricorso, effettuata prima dell’udienza di decisione e correttamente autenticata, comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
- La rinuncia compiuta personalmente dall’interessato è decisiva: la mera rinuncia del difensore senza atto proveniente dal ricorrente non ha lo stesso effetto
- Quando l’inammissibilità è riconducibile alla volontà o alla colpa del ricorrente, il giudice può condannare l’interessato al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali (ricorso alla giurisprudenza costituzionale, es. sent. n. 186/2000)
- Per evitare sanzioni e perdita del gravame, chi intende ritirare o modificare un ricorso deve valutare le conseguenze processuali e seguire formalità che escano dalla sola iniziativa difensiva, eventualmente mantenendo una dichiarazione chiara e tempestiva delle volontà in udienza
- In contestazioni relative a misure cautelari (es. sequestro preventivo per reati ambientali) è importante distinguere l’esito sul merito della misura cautelare dall’esito processuale formale (inammissibilità per rinuncia): la rinuncia estingue il rimedio indipendentemente dalla fondatezza delle censure
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