Ordinanza n. 2371/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’accertamento della condotta discriminatoria in danno della minore -OMISSIS-; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti: - alla cessazione della condotta discriminatoria, con ordine all’adozione del corretto piano educativo individualizzato e/o di ogni altro strumento necessario; - al risarcimento de danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta asseritamente discriminatoria consistente nell’insufficiente attribuzione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
La controversia
I ricorrenti, dopo la declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario e la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo, hanno chiesto l’accertamento della condotta discriminatoria subita dalla minore, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La discriminazione sarebbe derivata dall’attribuzione di 22 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario complessivo di frequenza di 27 ore settimanali, sulla base del PEI relativo all’anno scolastico 2023/2024. È stata inoltre domandata la cessazione della condotta, mediante adozione del corretto piano educativo individualizzato e di ogni altro strumento necessario, nonché il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato che l’anno scolastico 2023/2024 è ormai concluso e che l’amministrazione scolastica deve rinnovare annualmente la valutazione delle ore di sostegno, sulla base delle esigenze concrete della minore e degli elementi risultanti dal profilo dinamico funzionale e dal PEI. Poiché la domanda è stata riassunta davanti al giudice amministrativo dopo la conclusione dell’anno scolastico cui si riferisce, il Collegio ha ravvisato seri dubbi sulla permanenza dell’interesse alla decisione. Ha quindi assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla persistenza dell’interesse e ha rinviato la discussione del ricorso all’udienza pubblica del 9 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna pronuncia definitiva sulla condotta discriminatoria, sulle misure richieste o sul risarcimento del danno. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La minore è indicata come persona con situazione di handicap ai fini della domanda relativa al sostegno scolastico.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base per la protezione e l’oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La controversia sull’attribuzione delle ore di sostegno deve essere valutata con riferimento alle esigenze concrete dell’alunno relative a ciascun anno scolastico; l’amministrazione scolastica è tenuta a rinnovare annualmente le proprie valutazioni sulla base del profilo dinamico funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
- Quando il giudizio relativo all’attribuzione del sostegno per uno specifico anno scolastico viene riassunto davanti al giudice amministrativo dopo la conclusione di quell’anno, la sopravvenuta cessazione del periodo di riferimento può porre in dubbio la permanenza dell’interesse alla decisione, imponendo una verifica processuale attuale prima della definizione del merito.
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