Cassazione Civile, Ordinanza n. 11861/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due garanti personali, chiamati a pagare in solido un importo derivante dal saldo passivo di un conto corrente e dal saldo debitore di un mutuo ipotecario fondiario originariamente intrattenuti con una banca, poi ceduti nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione. I garanti proponevano opposizione sostenendo, tra l’altro, la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. per non avere agito giudizialmente verso la debitrice principale nel termine pattuito di 36 mesi. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello riformava la decisione ritenendo che i contratti di garanzia avessero natura autonoma e che, per la clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta, l’art. 1957 c.c. non fosse applicabile. In cassazione i garanti deducevano: (1) nullità del procedimento e violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancanza di prova della legittimazione attiva della cessionaria e della cessione del credito; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova del credito e della titolarità del rapporto; (3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato le garanzie come autonome senza indagare la reale volontà delle parti e senza considerare che le clausole richiamavano espressamente l’art. 1957 c.c., ampliandone il termine a 36 mesi ma non escludendolo; (4) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria; (5) ulteriore nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c. per errata percezione della prova circa l’azione giudiziaria tempestiva della banca verso la debitrice principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la Corte d’appello non avesse correttamente indagato la volontà contrattuale delle parti e avesse dedotto in modo non coerente l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. dalla sola clausola di pagamento a semplice richiesta; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ne è seguita la cassazione parziale della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
termine di 36 mesi in deroga a quello di sei mesi previsto dalla norma
la clausola che richiama l’art. 1957 c.c. ampliandone il termine non vale, di per sé, a escludere la disciplina; occorre verificare la volontà concreta delle parti e non basta la previsione di pagamento a semplice richiesta per ritenere derogato o inapplicabile l’articolo
art. 1945 c.c.
la clausola di pagamento a prima richiesta non implica automaticamente la rinuncia del fideiussore a opporre le eccezioni spettanti al debitore principale; l’effetto derogatorio non può presumersi solo dalla formula usata
art. 115 c.p.c.
la censura fondata su violazione dell’art. 115 è inammissibile se non si indica specificamente in quale fase e con quali atti sia stata contestata la circostanza assunta come provata dal giudice
art. 2697 c.c.
la doglianza sulla mancata prova del credito e della titolarità va prospettata rispettando gli oneri di specifica allegazione e contestazione, altrimenti non può essere scrutinata come vizio decisivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente una nuova valutazione del merito o delle prove
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando non specifica in modo puntuale dove, come e quando siano state sollevate le contestazioni rilevanti, né riproduce adeguatamente gli atti su cui si fonda
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione contraddittoria resta assorbita quando l’accoglimento di un motivo impone comunque la cassazione con rinvio
art. 183 c.p.c.
richiamato solo come profilo ulteriore di censura sulla prova; non assume autonoma decisività nella decisione finale
Massime di principio
- In materia di fideiussione, la clausola di pagamento "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" non consente, da sola, di qualificare il contratto come garanzia autonoma né di escludere automaticamente l’applicazione dell’art. 1957 c.c.; il giudice deve accertare la comune intenzione delle parti attraverso l’interpretazione dell’intero regolamento contrattuale.
- La deroga all’art. 1957 c.c. non può essere affermata in via meramente implicita: quando il testo contrattuale richiama espressamente la norma e ne modifica il solo termine, occorre verificare se le parti abbiano voluto limitare la disciplina o mantenerla ferma nei suoi elementi essenziali.
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che sia stato completamente omesso dal giudice di merito; non è invece consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione delle prove.
- Le doglianze sulla mancata prova della titolarità del credito o della legittimazione del cessionario devono essere formulate in modo specifico, indicando dove e come la contestazione sia stata introdotta nel processo di merito; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell’onere di specificità del ricorso.
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