Cassazione Penale, Sentenza n. 18012/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), deducendo: violazioni procedurali nella campionatura (art. 87 d.P.R. 309/1990 e art. 364 c.p.p.) che avrebbero reso inattendibili gli accertamenti sul THC; omissione di perizia tossicologica (art. 603 c.p.p.) e vizio di motivazione circa la destinazione alla vendita (spaccio) della sostanza; incompatibilità dei risultati sul THC con la capacità drogante delle piante e, in subordine, dedotta la configurabilità della "coltivazione domestica" di lieve entità (art. 73, comma 5) o, comunque, erronea dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto legittimi gli accertamenti tecnici (LASS) e utilizzabili nel giudizio con rito abbreviato anche se non preceduti dagli avvisi di cui all'art. 603 c.p.p.; la doglianza sulla campionatura è manifestamente infondata e la mancata perizia tossicologica non era necessaria alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Di Salvia / Caruso) secondo cui la coltivazione non autorizzata è rilevante anche indipendentemente dalla quantità di principio attivo, salvo i casi di coltivazione domestica di minime dimensioni; nel caso concreto la coltivazione su tre piazzole, con 236 piante, impianto di irrigazione e principio attivo ricavabile (pari a diverse decine di migliaia di dosi medie) escludevano l'ipotesi di lieve entità. Confermata la pena inflitta in primo grado (anni 2 e mesi 4 di reclusione e €6.000 di multa) e rigettata la richiesta di attenuanti e di sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 110 cod.pen.
Concorso di persone nel reato; contestata la responsabilità degli imputati come coautori della coltivazione
art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disciplina il reato di produzione, preparazione, coltivazione di stupefacenti; applicata per configurare la condotta di coltivazione non autorizzata
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Prevede l'ipotesi di lieve entità per talune condotte; la Corte ha chiarito che l'eccezione si applica solo a coltivazioni di "minime dimensioni" e non al caso concreto
art. 87 d.P.R. 309/1990
Regole sulla campionatura e la distruzione dello stupefacente: eventuali violazioni formali non invalidero' automaticamente gli accertamenti già acquisiti nel fascicolo, specie nel rito abbreviato
art. 603 cod.proc.pen.
Norma sulle perizie e sugli avvisi alle parti; nel rito abbreviato gli accertamenti tecnici non ripetibili contenuti nel fascicolo sono utilizzabili e la richiesta di integrazione probatoria in appello è soggetta al criterio dell'assoluta necessità
art. 364 cod.proc.pen.
Formalità richieste per atti compiuti dalla polizia giudiziaria; richiamata in relazione alle garanzie difensive nella campionatura
art. 133 cod.pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria valutando modalità della coltivazione e quantità/dosi ricavabili
Sezioni Unite (Di Salvia / Caruso) - giurisprudenza
"il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse ... le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica ..."
Principio richiamato per escludere che la sola incerta valutazione del THC determini la non punibilità: la coltivazione non autorizzata è penalmente rilevante salvo le coltivazioni domestiche di minima entità, valutate sul complesso degli indici (numero piante, tecniche, quantitativi, segnali di inserimento nel mercato)
art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2000
Consente al Pubblico Ministero di formulare osservazioni in Cassazione; citata in relazione alla requisitoria che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Nel rito abbreviato gli accertamenti tecnici non ripetibili acquisiti nel fascicolo sono utilizzabili anche se non preceduti dagli avvisi alle parti; l'imputato accettando l'abbreviato consente l'uso di tali risultanze
- La violazione formale delle operazioni di campionatura (art. 87 d.P.R. 309/90) non implica automaticamente l'invalidità degli accertamenti o del sequestro quando questi risultino acquisiti legittimamente nel fascicolo e particolarmente nel rito abbreviato
- La mancata richiesta o il rigetto della perizia tossicologica non è necessariamente vizio: il giudice può ritenere affidabili accertamenti tecnici (es. LASS) eseguiti da professionisti e considerare superflua ulteriore consulenza
- Per la configurazione del reato di coltivazione non autorizzata rilevano la natura botanica delle piante, le tecniche di coltivazione e l'idoneità a produrre sostanza stupefacente; la distinzione tra coltivazione penalmente rilevante e "coltivazione domestica" si basa su un giudizio di offensività concreto (numero piante, modalità, impianti, quantitativi ricavabili, indizi di destinazione al mercato)
- La richiesta di integrazione probatoria in appello nel rito abbreviato è soggetta al principio dell'assoluta necessità per la decisione; le parti non hanno un diritto esteso alla raccolta della prova in appello
- La motivazione sulla dosimetria della pena è corretta se il giudice indica gli elementi concreti utilizzati (art. 133 c.p.): la mancata concessione della sospensione condizionale può derivare dall'entità della pena e dai precedenti
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