Cassazione Civile, Ordinanza n. 03561/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva a una società committente il pagamento di contributi e sanzioni relativi al periodo giugno 2006-dicembre 2009, in via solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per un appalto affidato a un consorzio e poi eseguito in subappalto da una cooperativa consorziata. La corte d'appello aveva accolto l'opposizione della società committente ritenendo maturata la decadenza biennale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, perché l'avviso di addebito era stato notificato dopo i due anni dalla cessazione dell'appalto, e aveva escluso che il verbale ispettivo potesse impedire la decadenza. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 29, comma 2, sostenendo che la decadenza biennale riguarda solo l'azione del lavoratore e non anche la pretesa contributiva dell'INPS, soggetta al solo termine di prescrizione quinquennale; con il secondo motivo denunciava, in via subordinata, che la decadenza potesse essere interrotta anche da un atto stragiudiziale quale il verbale ispettivo, richiamando gli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per riesaminare la controversia alla luce del principio secondo cui la decadenza biennale dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, opera solo nei confronti del lavoratore e non dell'ente previdenziale, la cui azione resta soggetta alla prescrizione. Il giudice di rinvio dovrà anche esaminare le questioni rimaste assorbite e regolare le spese.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2012
La decadenza biennale prevista dalla norma si applica solo all'azione del lavoratore e non anche alla pretesa contributiva dell'INPS; per l'ente previdenziale continua a operare il regime di prescrizione.
artt. 2964, 2966, 2967 c.c.
Sono stati invocati dal ricorrente per sostenere la possibilità di interruzione della decadenza tramite atto stragiudiziale; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.
Massime di principio
- La decadenza biennale prevista per la responsabilità solidale del committente negli appalti, nel testo anteriore alle modifiche del 2012, riguarda la sola azione del lavoratore e non si estende alla diversa e autonoma azione dell'ente previdenziale per i contributi.
- L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva, ha natura indisponibile e si commisura alla retribuzione dovuta secondo la contrattazione collettiva; ne consegue che il credito contributivo non può essere trattato come mera proiezione dell'azione retributiva del lavoratore.
- Quando il ricorso è accolto per una questione assorbente di diritto, le ulteriori doglianze rimangono assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio solo se rilevanti alla luce del principio di diritto affermato.
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