Sentenza n. 284/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo - L’Aquila n. 13 dell’11 gennaio 2024, passata in giudicato in data 11 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'effetto conformativo della sentenza del TAR Abruzzo n. 13 dell'11 gennaio 2024, che aveva annullato un decreto ministeriale per difetto di istruttoria e imposto un riesame istruttorio e valutativo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato, limitatamente all'effetto conformativo consistente nell'obbligo del Ministero dell'Interno di svolgere approfondimenti sulle condizioni ambientali e lavorative del servizio prestato presso il centro di prima accoglienza di Sant'Anna di Capo Rizzuto dal 16 al 28 agosto 2007, trasmettere l'integrazione istruttoria al Comitato di verifica per le cause di servizio e sollecitare la riformulazione del giudizio sul nesso causale tra le patologie e il servizio. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione, documentata dalle richieste e solleciti inviati e dalle comunicazioni ministeriali, dalle quali risultava che il Ministero aveva soltanto richiesto documentazione alle Questure dell'Aquila e di Crotone, senza completare l'indagine né attivare il successivo riesame da parte del Comitato. Il passaggio in giudicato della sentenza risultava dall'attestazione di mancata proposizione dell'appello. Le spese liquidate nel giudizio di cognizione erano state già corrisposte e non costituivano oggetto dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'attività amministrativa era ancora in una fase embrionale e che il Ministero non aveva dato effettiva attuazione all'obbligo conformativo derivante dalla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di concludere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza l'indagine integrativa sulle condizioni ambientali e lavorative del servizio prestato, di trasmetterla con la documentazione pertinente al Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando la riformulazione del giudizio sul nesso causale alla luce delle integrazioni e delle condizioni generali di salute accertate dalla Commissione medica ospedaliera, e di comunicare al ricorrente l'esito del nuovo giudizio. Ha nominato sin d'ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi novanta giorni su richiesta del ricorrente in caso di ulteriore inerzia ministeriale. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, in applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera a), c.p.a.
attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione degli obblighi derivanti da una sentenza amministrativa passata in giudicato, compreso l'effetto conformativo conseguente all'annullamento dell'atto.
art. 114 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta per assicurare l'effettività dell'esecuzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile per ottenere non soltanto l'esecuzione materiale del dispositivo, ma anche l'attuazione dell'effetto conformativo derivante da una sentenza di annullamento, quando essa imponga all'amministrazione specifici approfondimenti istruttori e una riedizione dell'attività valutativa.
- L'amministrazione non adempie all'obbligo conformativo limitandosi ad avviare il procedimento o a richiedere la documentazione ad altri uffici: deve completare l'istruttoria prescritta, trasmettere gli esiti all'organo competente per il riesame e comunicarne il risultato all'interessato.
- La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'attuazione di un giudicato, comprovata dalla documentazione del ricorrente e dalla mancata conclusione delle attività prescritte, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'imposizione di un termine perentorio per l'adempimento.
- Per assicurare l'effettività del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su richiesta della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
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