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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29183/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del 09/09/2022 relativo al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente deduceva: (1) violazione e errata applicazione dell'art.99 d.P.R. n.115/2002 perché il giudice non avrebbe riconosciuto che l'istanza di rivalutazione presentata il 15/09/2022 e qualificata come "ricorso" il 19/09/2022 era stata instaurata tempestivamente davanti al giudice penale e quindi il termine dei 20 giorni era rispettato; (2) errata qualificazione dell'omessa notifica all'Amministrazione finanziaria come causa di inammissibilità, sostenendo che l'assenza del contraddittorio avrebbe dovuto comportare solo la fissazione di nuova udienza per integrazione del contraddittorio e non la dichiarazione di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la disciplina e le regole procedurali del rito penale al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (ai sensi degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen.) e non è sanato dalla sola notifica secondo le regole del codice di procedura civile. Poiché la ricorrente aveva seguito la procedura civile (notifica ex art.369 c.p.c.) e non aveva depositato nei termini richiesti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    «L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge»

    La Corte interpreta l'art.99 alla luce della procedura penale: il termine di impugnazione di 20 giorni sussiste ma il ricorso per cassazione nella materia del gratuito patrocinio deve essere depositato secondo le regole del rito penale, non semplicemente notificato secondo il rito civile.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che regola il deposito del ricorso per cassazione nel rito penale: il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento è requisito di ammissibilità.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Complementare all'art.582: disciplina le modalità di deposito e conseguente formazione del fascicolo per la cassazione; conferma l'inapplicabilità della sola notifica secondo il rito civile quale efficace ad adempiere il requisito di deposito.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Norma citata in quanto la ricorrente aveva utilizzato la notifica prevista dal rito civile; la Corte ha ritenuto che tale notifica non sostituisca il deposito previsto dal rito penale e quindi non sana l'inadempimento procedurale.

  • art. 113 d.P.R. n.115/2002

    Richiamato indirettamente: la giurisprudenza richiede che le impugnazioni in materia di gratuito patrocinio seguano le regole che il d.P.R. detta, con riferimento alla procedura penale.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte non ha ritenuto tali riferimenti idonei a sanare l'irregolarità procedurale del mancato deposito.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma, applicando i criteri della Corte costituzionale, ha quantificato la somma da versare.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali del rito penale: il ricorso per cassazione va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (artt. 582 e 583 c.p.p.).
  • La mera notifica effettuata secondo le regole del codice di procedura civile (art.369 c.p.c.) non sostituisce il requisito del deposito previsto dal rito penale e non sana eventuali irregolarità o tardività.
  • Per non incorrere in inammissibilità è essenziale rispettare il termine di impugnazione previsto dall'art.99 d.P.R. n.115/2002 (calcolo dei termini secondo la notifica dell'ordinanza) e depositare il ricorso nei modi richiesti dal codice di procedura penale.
  • Se manca l'integrazione del contraddittorio (es. omessa notifica all'Ufficio finanziario), la giurisprudenza può valutare conseguenze diverse, ma l'omissione procedurale relativa al deposito del ricorso resta determinante ai fini dell'ammissibilità; pertanto, in caso di irregolarità procedurali, è preferibile richiedere tempestivamente la regolarizzazione presso la cancelleria competente.
  • Conservare e dimostrare date e modalità di presentazione (deposito, trasmissioni, qualificazioni formali dell'atto) è cruciale: istanze qualificate 'ricorso' dal difensore devono essere effettivamente registrate e depositate nella cancelleria competente per essere efficaci.

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