Sentenza n. 7027/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della graduatoria definitiva relativa al Bando Diritto allo Studio per l’Anno Accademico 2025/2026, pubblicata in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui ha inserito la ricorrente in posizione 25415 con punti 0,045, in luogo del punteggio di 0,221 spettante, e quindi inserita quale idonea ma priva di contributo; - delle modalità di calcolo del punteggio attribuito alla ricorrente, perché fondata su elementi oggettivamente errati; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del Bando Diritto allo Studio per l’anno accademico 2025/2026, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio e alla mancata concessione del contributo
Esito
Favorevole al resistente (ente per il diritto allo studio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva pubblicata il 21 gennaio 2026, contestando l’inserimento alla posizione 25415 con il punteggio di 0,045 anziché quello di 0,221 ritenuto spettante. Ha inoltre contestato le modalità di calcolo del punteggio, assumendo che fossero fondate su elementi oggettivamente errati, con conseguente collocazione tra gli idonei privi di contributo. Sono stati impugnati anche gli atti precedenti e successivi connessi.
La decisione
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rilevando che, nelle more del processo, l’ente resistente aveva concesso alla ricorrente, con provvedimento del 7 aprile 2026, un contributo di euro 4.062,78 per il diritto allo studio. La ricorrente ha quindi dichiarato, il 13 aprile 2026, di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti. Ogni determinazione sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio all’esito dell’udienza cautelare, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenienze, viene meno l’interesse attuale alla decisione; nel caso concreto, l’interesse è venuto meno dopo la concessione del contributo richiesto.
Massime di principio
- La sopravvenuta concessione, da parte dell’amministrazione, del beneficio sostanzialmente richiesto con il ricorso determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando tale sopravvenienza sia univocamente riconosciuta dalla parte ricorrente.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione univoca con cui il ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione, qualora dagli atti emerga il venir meno dell’utilità concreta perseguibile mediante la pronuncia.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando le parti siano state previamente avvisate e sussistano i presupposti per la decisione immediata.
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