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Sentenza

Sentenza n. 5365/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola - Sezione Lavoro n. 621 del 20 marzo 2025, pronunciata in esito al giudizio RG n. 185/2024;

Giustizia amministrativa202505578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 621 del 20 marzo 2025, che aveva riconosciuto alla docente la Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e disposto il pagamento di una parte delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 621 del 20 marzo 2025, rimasta ineseguita. Il titolo aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente la Carta Docente, per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con interessi o rivalutazione nei limiti di legge, e a pagare € 515,00, oltre accessori, per la quota di spese di lite liquidata in favore della parte ricorrente, con distrazione al difensore. I ricorrenti hanno chiesto un termine per adempiere, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la nomina di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia. Il difensore ha agito anche per il credito relativo alle spese, in quanto beneficiario della distrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e che era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, comprese le statuizioni sulle spese, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Ha precisato che il difensore antistatario è titolare di un autonomo credito per le spese distratte. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, che dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte dei ricorrenti, della perdurante inerzia; l'eventuale compenso, a carico del Ministero, è stato quantificato in € 500,00, comprensivo di oneri e spese. Ha inoltre disposto, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute. Spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L'ottemperanza è accoglibile quando il titolo è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio applicabile. Il giudice può ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e disporre la penalità di mora; nel caso concreto quest'ultima è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'esecuzione in sede di ottemperanza presuppone la definitività del titolo giudiziale e l'inutile decorso dell'eventuale termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il difensore antistatario può agire per l'esecuzione della statuizione sulle spese distratte, essendo titolare di un autonomo credito distinto da quello della parte assistita.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva e disporre una penalità di mora, anche parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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