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Sentenza

Sentenza n. 3454/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - dell’esito della prova scritta sostenuta dall’odierna ricorrente in data 22.10.2025 nell’ambito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)”; - di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con attribuzione del punteggio di 20,75 e dichiarazione di inidoneità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami bandito per il reclutamento di personale nell'Area assistenti del Ministero della Giustizia, ha impugnato l'esito della prova scritta, nel quale aveva conseguito 20,75 punti, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis in 21 punti. Ha contestato la valutazione relativa ai quesiti n. 24 e n. 38, sostenendo di avere indicato, rispettivamente, una risposta corretta e una risposta meritevole di riconoscimento. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che, pur non avendo posto in essere direttamente gli atti della procedura, esso fosse destinatario degli effetti della procedura e inciso dall'attività amministrativa. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, estranei al procedimento concorsuale. Quanto al quesito n. 24, relativo al sinonimo del verbo "inferire", il Collegio ha richiamato un precedente della stessa Sezione, ritenendo corrette sia la risposta indicata dalla commissione sia quella scelta dalla candidata ("arguire"); ha quindi riconosciuto il diritto all'eliminazione della penalità e all'attribuzione del punteggio corrispondente. Quanto al quesito n. 38, di natura situazionale, il TAR ha ritenuto legittima la valutazione della commissione, poiché il quesito era chiaro, proponeva tre approcci distinti e non risultava ambiguo, arbitrario o irragionevole. La scelta della commissione di privilegiare il comportamento volto a evitare ritardi e a garantire la funzionalità dell'ufficio rientrava nella discrezionalità amministrativa. Grazie al punteggio riconosciuto per il quesito n. 24, la candidata ha raggiunto la soglia di idoneità e ha superato la prova di resistenza. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi, previa osservanza delle formalità previste.

  • art. 74 c.p.a.

    Il giudice può motivare la sentenza in forma semplificata mediante un richiamo sintetico a un precedente conforme della medesima Sezione.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, quando una domanda a risposta multipla ammette più risposte oggettivamente corrette, la penalizzazione della risposta alternativa deve essere eliminata e al candidato deve essere attribuito il punteggio corrispondente, con ricalcolo dell'esito della prova.
  • La valutazione dei quesiti situazionali rientra nella discrezionalità della commissione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto entro i limiti dell'ambiguità, dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza.
  • Un quesito situazionale è legittimo quando descrive una situazione chiara e propone opzioni di risposta tra loro radicalmente diverse; la scelta dell'opzione ritenuta più idonea a garantire la funzionalità dell'ufficio appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione, salvo manifesta illogicità.
  • Il riconoscimento giudiziale del punteggio relativo a una risposta erroneamente penalizzata consente di superare la prova di resistenza quando il nuovo punteggio raggiunge la soglia di idoneità prevista dalla lex specialis.
  • Un'amministrazione che, pur non adottando direttamente gli atti di una procedura concorsuale, sia destinataria degli effetti della procedura e risulti incisa dall'attività amministrativa può essere ritenuta legittimata passivamente; sono invece prive di legittimazione le amministrazioni totalmente estranee al procedimento e ai suoi effetti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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