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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28019/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati sanciti in due sentenze irrevocabili. La Corte di appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la continuazione fosse già stata considerata insussistente in sede di cognizione. In cassazione il difensore ha dedotto, in via principale, la nullità dell'ordinanza per mancata notifica del decreto di citazione per l'udienza al difensore di fiducia, con violazione del diritto di difesa; e, in via subordinata, ha sostenuto che la continuazione non poteva considerarsi definitivamente preclusa in quanto la decisione della Corte di cassazione del 20/01/2023 evidenziava che il tema non era stato oggetto delle richieste degli appellanti e che il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione per impedire il riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e pregiudiziale il primo motivo: dagli atti non risulta la notifica del decreto di citazione per l'udienza al difensore di fiducia. Ha dichiarato la nullità generale e assoluta dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme sulla partecipazione del difensore (art. 178 lett. c) e art. 179 c.1 c.p.p.), nonché per la mancata partecipazione obbligatoria del difensore ex art. 666 c.4 c.p.p. Ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, invitando il giudice del rinvio a confrontarsi con la pronuncia della Cassazione del 20/01/2023 sul punto della mancata formazione del giudicato in ordine alla continuazione. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La nullità per violazione di una disposizione che concerne la partecipazione del difensore comporta l'annullamento della decisione impugnata se essa è di ordine generale e assoluto.

  • art. 179 comma 1 cod. proc. pen.

    Conferma il carattere della nullità prevista dall'articolo 178 e la sua rilevabilità in sede di legittimità quando ricorrano i presupposti.

  • art. 666 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la presenza obbligatoria del difensore in alcune udienze; la mancata notificazione quando la presenza è obbligatoria determina la nullità della decisione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norme in materia di notifica e comunicazione agli interessati e ai difensori; l'omessa notifica al difensore può violare il diritto di difesa.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione quando non sussista un giudicato che precluda la relativa valutazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sostanziale sul concorso di reati e determinazione della pena da considerare nel contesto della continuazione; richiamata in ragione delle questioni sostanziali sottese alla richiesta di unificazione delle pene.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella impugnazione, relativa a questioni esecutive e ai rimedi avverso determinate decisioni del giudice dell'esecuzione.

  • Sentenza Corte di cassazione 20 gennaio 2023

    a p. 51 rileva che il tema della continuazione non e stato oggetto delle richieste degli appellanti e che il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione per impedire il riconoscimento della continuazione

    La Cassazione ha ritenuto che, per i fatti in esame, non si fosse formato un giudicato sull'assenza di continuazione e che la modifica dell'imputazione da parte del PM non impedisce al condannato di chiedere il riconoscimento della continuazione al giudice dell'esecuzione.

  • Sentenza Corte cost. n. 183 del 2013

    Richiamata per il principio che rende necessario il rinvio a diversa composizione della Corte di appello per il nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La mancata notifica al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria per legge, configura una nullità generale e assoluta che, se accertata in sede di legittimità, determina l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Il giudice dell'esecuzione può essere investito della valutazione del vincolo di continuazione tra più condanne salvo che sul punto si sia formato un giudicato che ne impedisca la riesame; la semplice modificazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero non equivale automaticamente a un giudicato sull'assenza di continuazione.
  • Se vi è dubbio sull'esistenza di un giudicato in ordine alla continuazione, il ricorrente può proporre istanza al giudice dell'esecuzione; il giudice di merito deve verificare la preclusione per giudicato solo dopo aver accertato l'effettiva materia decisa in sede cognitiva.
  • In ipotesi di nullità procedurali rilevanti per il diritto di difesa, il rimedio efficace è l'impugnazione per cassazione che può condurre all'annullamento dell'atto e al rinvio per nuovo esame da parte del giudice competente.
  • Nelle impugnazioni esecutive è importante richiamare precedenti di legittimità che chiariscano se la materia della continuazione è stata effettivamente decisa o meno, perché la presenza di una pronuncia favorevole della Cassazione può rafforzare la richiesta di riesame.

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