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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-501/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 5 October 2022. — Philip Morris Products SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU figurative mark representing angular lines in black and white – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-501/21

Giurisprudenza europea62021TJ0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Philip Morris contro il rifiuto dell'EUIPO di registrare un marchio figurativo composto da linee nere angolari su fondo bianco. Ha ritenuto che il segno non fosse idoneo a essere immediatamente memorizzato dal pubblico e che venisse percepito con funzione estetico-decorativa, non distintiva. Ha inoltre escluso un vizio di motivazione della decisione amministrativa.

Nullità del rifiuto di registrazione di un marchio figurativo UE costituito da linee angolari in bianco e nero per difetto di capacità distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se un segno figurativo composto da 15 linee nere angolari, in bianco e nero, sia privo di carattere distintivo per i prodotti rivendicati, e se la decisione dell'EUIPO fosse sufficientemente motivata, anche alla luce del confronto con altri marchi che il richiedente riteneva registrabili.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che un marchio figurativo costituito da semplici linee angolari nere, prive di elementi capaci di essere immediatamente e facilmente memorizzati dal pubblico di riferimento, può essere percepito come elemento decorativo e non come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti; pertanto è legittimo il rigetto per difetto di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Inoltre, l'EUIPO non è tenuto a registrare un segno solo perché il suo monopolio non lederebbe i concorrenti, e la decisione è sufficientemente motivata se espone in modo chiaro perché il segno non è comparabile con altri marchi invocati dal richiedente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio figurativo costituito da linee angolari in bianco e nero e difetto di distintività

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Philip Morris Products SA contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea figurativo. Il segno consisteva in 15 linee nere angolari su sfondo bianco, destinato a contraddistinguere prodotti della classe 34, in particolare prodotti del tabacco, dispositivi elettronici per il riscaldamento del tabacco e prodotti collegati.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione era stata presentata il 11 giugno 2020. L'esaminatore aveva respinto la domanda con decisione del 18 novembre 2020, facendo applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, cioè del motivo assoluto di rifiuto per mancanza di carattere distintivo. Philip Morris aveva quindi presentato ricorso interno all'EUIPO, ma la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto con decisione del 3 giugno 2021.

Questioni sottoposte al Tribunale

Con il ricorso, la società ricorrente deduceva due motivi principali:

  • violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sostenendo che il segno non fosse né eccessivamente semplice né un semplice elemento geometrico, che fosse originale e memorizzabile, e che non fosse corretto applicare giurisprudenza riferita a marchi tridimensionali;
  • difetto di motivazione, poiché l'EUIPO non avrebbe spiegato adeguatamente perché il segno fosse privo di distintività, nonostante l'esistenza di altri marchi, secondo la ricorrente, registrabili.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo;
  • l'articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che impone all'EUIPO un obbligo di motivazione;
  • l'articolo 296 TFUE, quale parametro generale sulla motivazione degli atti delle istituzioni.

Sul piano interpretativo, il Tribunale ribadisce che il carattere distintivo va valutato in relazione ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico rilevante. Un segno è distintivo se consente di identificare l'origine commerciale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altre imprese.

Valutazione del carattere distintivo del segno

Il Tribunale accoglie l'analisi dell'EUIPO. Pur riconoscendo che il marchio richiesto non costituisce né una figura geometrica di base né una forma eccessivamente semplice, precisa che ciò non basta di per sé a renderlo distintivo. Occorre, inoltre, che il segno presenti elementi immediatamente e facilmente memorizzabili dal pubblico, tali da farlo percepire subito come indicazione di origine commerciale.

Nel caso concreto, il marchio era composto da 15 linee nere angolari, la cui lunghezza aumentava verso l'angolo superiore destro. Il Tribunale osserva che:

  • singolarmente, le linee sono troppo semplici per comunicare un messaggio o fissarsi facilmente nella memoria del consumatore;
  • il contrasto cromatico derivante dal bianco e nero è troppo comune per conferire da solo capacità distintiva;
  • l'eventuale effetto di movimento o di contorno percepito dal segno richiederebbe un esame dettagliato e non si impone con immediatezza al pubblico;
  • la tesi secondo cui la percezione cambierebbe a seconda dell'angolo di osservazione non è supportata da elementi probatori idonei a dimostrare una funzione distintiva.

Il Tribunale distingue il caso da precedenti riguardanti curve grigie e verdi, rilevando che lì i segni evocavano anche la lettera "c" o una luna crescente ed erano arricchiti da effetti di luce, ombra e variazioni di spessore. Qui, invece, il segno non esprime nulla di più della somma delle sue linee e viene ragionevolmente percepito dal pubblico come elemento decorativo.

Interesse generale e argomento relativo ai concorrenti

Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui il richiamo all'interesse generale dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), porterebbe a considerare distintivo il segno perché la sua registrazione non recherebbe pregiudizio ai concorrenti. L'interesse generale, secondo la Corte e il Tribunale, è inscindibile dalla funzione essenziale del marchio: garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o servizio. Non è quindi sufficiente affermare che la registrazione non danneggerebbe i concorrenti.

Motivazione della decisione dell'EUIPO

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che l'obbligo di motivazione non impone all'EUIPO di rispondere in modo analitico a tutti gli argomenti o a tutti i precedenti invocati. È sufficiente che la decisione mostri in modo chiaro e comprensibile il ragionamento seguito.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva spiegato, nei paragrafi 31-41 della decisione impugnata, di non essere vincolata dalle decisioni richiamate dalla ricorrente e che, in ogni caso, quei segni non erano comparabili con quello richiesto. Pertanto, la motivazione è stata giudicata sufficiente ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 296 TFUE.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto entrambi i motivi di ricorso e, conseguentemente, ha rigettato integralmente l'azione. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha inoltre condannato Philip Morris Products SA alle spese, in quanto parte soccombente.

Principio affermato

Un segno figurativo estremamente semplice, composto da linee nere angolari prive di elementi immediatamente memorizzabili, non è registrabile come marchio UE se il pubblico lo percepisce come decorativo e non come indicazione di origine commerciale. La mancata lesione dei concorrenti non basta a fondare il carattere distintivo, e la motivazione dell'EUIPO è sufficiente se consente di comprendere le ragioni per cui il segno è stato ritenuto privo di distintività anche rispetto ad altri marchi richiamati dal richiedente.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeacarattere distintivomotivi assoluti di rifiutomotivazione degli atti dell'ueproprietà intellettuale

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