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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14345/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società già cancellata dal registro delle imprese era stata dichiarata fallita su istanza di un creditore. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto dalla società, ritenendo che la cancellazione avesse determinato l'estinzione della società e la conseguente carenza di legittimazione a impugnare, pur esaminando anche il merito e reputando manifestamente infondati i motivi di reclamo. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 145, comma 1, c.p.c., 10, 11 e 18 l.fall., sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la società cancellata ma dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione conserva, per fictio iuris, capacità processuale nel procedimento prefallimentare e nelle successive fasi impugnatorie, sicché il reclamo non poteva essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso che potesse attribuirsi rilievo alla parte della sentenza d'appello che aveva affrontato il merito dopo aver dichiarato l'inammissibilità del reclamo, qualificandola come motivazione ultronea priva di effetti giuridici. Nel merito del motivo, la Corte ha affermato la continuità dell'orientamento per cui, ai sensi dell'art. 10 l.fall., la società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione e, per fictio iuris, non perde la capacità processuale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle fasi impugnatorie. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 145, comma 1, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso per denunciare la violazione delle norme sulla rappresentanza processuale, ma la Corte decide sulla questione in base alla disciplina fallimentare e alla giurisprudenza consolidata sulla capacità processuale della società cancellata.

  • art. 10 l.fall.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude, entro l'anno, la possibilità di dichiararne il fallimento e comporta, per fictio iuris, la conservazione della capacità processuale della società nel procedimento prefallimentare, nelle impugnazioni e nella procedura concorsuale.

  • art. 11 l.fall.

    È richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme fallimentari; la decisione lo considera nel quadro della disciplina della legittimazione e della capacità processuale della società assoggettata a fallimento.

  • art. 18 l.fall.

    Regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte afferma che anche tale fase rientra nelle successive fasi impugnatorie in cui la società cancellata conserva capacità processuale.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto che la cancellazione della società ne determinasse l'estinzione; la Cassazione non nega l'effetto estintivo in generale, ma precisa che in ambito concorsuale opera la fictio iuris che mantiene la capacità processuale entro l'anno di cui all'art. 10 l.fall.

Massime di principio

  • La società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione e, in tale ambito, conserva per fictio iuris la capacità processuale sia nel procedimento prefallimentare sia nelle impugnazioni successive.
  • L'estinzione della società per cancellazione non impedisce, in ambito concorsuale, la sua partecipazione al giudizio quando il fallimento sia stato dichiarato entro il termine annuale previsto dalla legge fallimentare.
  • L'eventuale esame del merito effettuato dal giudice dopo aver dichiarato inammissibile il gravame è ultroneo e privo di effetti giuridici, poiché il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sul punto.
  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di reclamo contro la dichiarazione di fallimento della società cancellata deve essere proposto da chi ne era rappresentante al momento della cancellazione, non dagli ex soci privi di rappresentanza o successione nel rapporto processuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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