Sentenza n. 10993/2026 - Roma, Sezione 3B
istanza di revoca del commissario ad acta nominato con sentenza n. 1870 del 28 gennaio 2025, resa in accoglimento del ricorso n. RG 7058 del 2024 per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1184 del 15 settembre 2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: persistente inadempimento del giudicato e istanza di revoca e sostituzione del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Con la sentenza di ottemperanza il TAR aveva ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato, per l'ipotesi di persistente inadempienza dell'amministrazione, un commissario ad acta. Ritenendo che l'amministrazione non avesse ancora integralmente adempiuto, la ricorrente ha chiesto la revoca e la sostituzione del commissario. Nel corso del giudizio il commissario ha documentato l'adozione dei provvedimenti di pagamento delle spese di lite liquidate nelle sentenze di merito e di ottemperanza, nonché degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docente. In udienza la ricorrente ha dichiarato l'intervenuta integrale soddisfazione della propria pretesa e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preso atto della sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa, risultante dai provvedimenti esecutivi depositati dal commissario ad acta, e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La richiesta di revoca e sostituzione del commissario non è stata quindi esaminata nel merito, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al giudicato e il ricorrente dichiara di essere stato completamente soddisfatto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame della domanda di sostituzione o revoca del commissario ad acta divenuta priva di interesse.
- La produzione dei provvedimenti amministrativi e dei titoli di pagamento idonei a dimostrare l'esecuzione integrale del giudicato, unitamente alla dichiarazione del ricorrente di completa soddisfazione, giustifica la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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