Sentenza n. 290/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento - del silenzio serbato dal Comune di Castrignano de’ Greci in relazione all’istanza di ‘Sostituzione dell’autovettura di servizio’ depositata dalla parte ricorrente presso il SUAP prot. n. rep._prov._Le/Le-SUPRO 0187029 nel lontano 24.12.2024; - del silenzio serbato dal Comune di Castrignano de’ Greci in relazione al 1° sollecito notificato in data 23.09.2025, al 2° sollecito del 27.10.2025 e al 3° sollecito del 24.11.2025, tutti rimasti privi di riscontro; > per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Castrignano de’ Greci a provvedere in merito alla richiesta di nulla osta alla sostituzione di autoveicolo nonché alla conclusione con provvedimento espresso del procedimento “sostituzione dell’autoveicolo”; > per il risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente a causa del ritardo/omissione della P.A. nella conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta e pari ai costi relativi al fermo illegittimo del veicolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune su un'istanza di sostituzione dell'autovettura di servizio e sui successivi solleciti, con domanda di risarcimento del danno da ritardo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio serbato dal Comune sull'istanza presentata al SUAP il 24 dicembre 2024 per ottenere il nulla osta alla sostituzione di un autoveicolo, nonché sui solleciti notificati il 23 settembre, il 27 ottobre e il 24 novembre 2025. Ha domandato anche l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un espresso provvedimento e il risarcimento dei costi asseritamente subiti per il fermo del veicolo, imputato al ritardo o all'omissione della pubblica amministrazione.
La decisione
Il ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione personale di rinuncia al ricorso, della quale il difensore ha attestato la conformità all'originale. Il TAR ha ritenuto che la rinuncia rispettasse i requisiti dell'art. 84 c.p.a., essendo sottoscritta dalla parte, depositata e notificata alle altre parti nei termini; non risultando opposizioni alla prosecuzione, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito della domanda relativa al silenzio, sull'obbligo di provvedere o sulla pretesa risarcitoria. Nulla sulle spese, poiché il Comune intimato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando è resa nelle forme prescritte, depositata e notificata alle altre parti nel termine previsto, in assenza di opposizione alla prosecuzione.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio, senza specifica ulteriore interpretazione nel provvedimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo se le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
- L'estinzione per rinuncia impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito delle domande proposte, comprese quelle relative all'accertamento del silenzio, all'obbligo di provvedere e al risarcimento del danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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