Sentenza del 19/06/2019 n. 3687 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - Atto di recupero di crediti di imposta inesistenti - Termine di otto anni - Crediti non spettanti - Ammissibilità - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato un atto di recupero relativo a un credito IVA dell'anno 2007, pari a 22.157,29 euro oltre sanzioni e interessi, sostenendo che il credito fosse soltanto "non spettante" e non "inesistente". Secondo tale tesi, non sarebbe stato applicabile il termine speciale di otto anni previsto per il recupero dei crediti inesistenti, ma il termine ordinario più breve previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia ha invece sostenuto che la compensazione per due volte del medesimo credito integrasse l'utilizzo di un credito inesistente e consentisse l'emissione dell'atto di recupero entro otto anni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva inizialmente accolto il ricorso della contribuente. In appello, tuttavia, il giudice ha accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate e ha annullato la sentenza di primo grado. È stato stabilito che la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante non impedisce l'applicazione del termine di otto anni, poiché la finalità della norma è consentire verifiche adeguate, anche complesse, sull'investimento che ha generato il credito. L'atto di recupero è quindi stato ritenuto tempestivo e legittimo. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 1, comma 421, legge n. 311/2004
Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.
La norma consente all'Agenzia delle Entrate di recuperare, mediante uno specifico atto, i crediti d'imposta utilizzati indebitamente in compensazione.
Art. 27, comma 16, decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009
L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Il termine di otto anni si applica al recupero dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione e non richiede una distinta prova di un comportamento fraudolento o doloso del contribuente.
Art. 43, d.P.R. n. 600/1973
Prevede il termine ordinario per gli avvisi di accertamento, ma non trova applicazione quando l'Amministrazione procede al recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati soggetti al termine speciale di otto anni.
Art. 57, d.P.R. n. 633/1972
Prevede i termini ordinari per gli accertamenti IVA, ritenuti non applicabili nel caso concreto rispetto al termine speciale previsto per l'atto di recupero del credito.
Art. 17, decreto legislativo n. 241/1997
Disciplina la compensazione dei crediti e dei debiti tramite modello F24, modalità attraverso la quale era stato utilizzato il credito oggetto di recupero.
Cassazione, ordinanza n. 19237/2017
L'art. 27, comma 16, non intende elevare l'"inesistenza" del credito a categoria distinta dalla "non spettanza" dello stesso, ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per le verifiche sull'investimento che ha generato il credito.
Ai fini del termine di otto anni, la distinzione terminologica tra credito inesistente e credito non spettante non è decisiva: quando il credito derivante dall'investimento non sussiste, può essere recuperato entro il termine speciale.
Massime di principio
- Il termine speciale di otto anni può applicarsi agli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati anche quando la contestazione viene descritta come credito non spettante anziché formalmente inesistente.
- L'utilizzo duplicato dello stesso credito può essere considerato utilizzo di un credito inesistente o comunque indebitamente utilizzato, legittimando l'atto di recupero speciale.
- Per applicare il termine di otto anni non è necessariamente richiesta la prova che il contribuente abbia agito con dolo o con intento fraudolento; è sufficiente l'indebito utilizzo del credito secondo la fattispecie contestata.
- Il termine ordinario dell'accertamento non prevale sul termine speciale previsto per il recupero dei crediti d'imposta compensati, quando l'Amministrazione utilizza lo specifico atto di recupero.
- In situazioni analoghe è importante verificare la data dell'utilizzo del credito, la corretta qualificazione dell'operazione e la data di notifica dell'atto: l'atto è tempestivo se notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo all'utilizzo.
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