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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34268 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica fiscale anno 2005 con avviso di accertamento per maggior reddito determinato in via analitico-induttiva (D.P.R. 600/1973, art.39). L'Ufficio ha applicato la presunzione di distribuzione degli utili ai soci per società di capitali a ristretta base sociale (due soci al 50%), ripartendo l'accertato ai soci entro il limite del 40% previsto all'epoca. La società contestava la legittimità della ripresa a tassazione e sosteneva che si possano ritenere distribuiti solo gli utili concretamente transitati in bilancio o formalmente deliberati come distribuiti. CTP aveva accolto il ricorso, CTR aveva confermato. L'Ufficio ha impugnato in Cassazione, deducendo violazione di norme tributarie e di diritto civile/probatorio e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla CTR per le Marche affinché si uniformi al consolidato orientamento di legittimità. La Corte ha ribadito che è legittima la presunzione di attribuzione agli soci degli utili extracontabili in società di capitali a ristretta base partecipativa; il contribuente può però fornire la prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti. La mera deduzione di perdite di bilancio non è idonea a smentire la presunzione. La decisione di merito è dunque annullata e il giudice di rinvio dovrà applicare questi principi; in sede di Cassazione sono stati annullati gli atti impugnati e demandata la regolazione delle spese al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Norma che consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi a carico del contribuente; qui è la base per la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi societari.

  • D.P.R. n. 914 del 1986, artt. 5 e 47

    Riferimenti richiamati dall'Ufficio nel primo motivo di ricorso; utilizzati in relazione alle regole sul procedimento di accertamento e contestazione, così come valutate rispetto alle deduzioni probatorie.

  • Codice Civile, artt. 2247, 2697, 2727, 2729

    Norme civili in materia di obblighi probatori e presunzioni; contestazione sulla corretta applicazione dei criteri probatori in sede tributaria e sull'onere della prova.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4

    Norme relative al processo tributario (competenza e motivazione); richiamate dal ricorso per censurare errori di motivazione e di valutazione probatoria in sede di merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. (n. 3, 4, 5)

    Previsioni sulle impugnazioni in cassazione e sui motivi di ricorso (violazione di norme, vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi); base formale dei tre motivi proposti dall'Ufficio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione agli elementi di motivazione che devono emergere dalla sentenza e alla necessità di affrontare punti decisivi dedotti dalle parti.

  • Disp. att. c.p.c., art. 118

    Richiamata in tema di regole processuali applicabili e di corretta esposizione delle eccezioni processuali e delle loro rinunce in sede d'appello.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 9519/2009, n. 5076/2011, n. 17928/2012, n. 27778/2017, n. 30069/2018, n. 27049/2019, n. 24820/2021)

    Orientamento consolidato che legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili per società di capitali a ristretta base partecipativa e chiarisce che la presunzione è superabile mediante prova che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti; non costituisce presunzione di secondo grado.

Massime di principio

  • In caso di società di capitali con base societaria ristretta, l'Amministrazione finanziaria può presumere che utili extracontabili siano stati attribuiti ai soci; tale presunzione è legittima e compatibile con il divieto di presunzione di secondo grado.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria: dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati, reinvestiti o altrimenti non distribuiti. La mera affermazione di perdite contabili non è di per sé idonea a superare la presunzione.
  • In sede processuale, le eccezioni preliminari non adeguatamente riproposte in appello possono essere considerate abbandonate e quindi precluse; è importante preservare e riproporre in modo chiaro le questioni processuali fondamentali.
  • La Corte di legittimità può cassare la decisione di merito e rinviare per conformarsi all'orientamento consolidato; pertanto, in contenziosi simili è probabile che il giudice di rinvio applichi la regola della presunzione e richieda al contribuente prove concrete di non distribuzione.
  • Quando si riceve un avviso basato su ricostruzione induttiva, occorre documentare contabilmente e deliberativamente le destinazioni degli utili (verbali di assemblea, scritture contabili di accantonamento o piani di investimento) per contrastare efficacemente la presunzione di distribuzione.

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