Cassazione Penale, Ordinanza n. 14318/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una sentenza di applicazione della pena con un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del tribunale con cui era stata applicata la pena per il reato di evasione. Nel ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., chiedendo quindi un controllo sulla ricorrenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte, però, ha rilevato che l'impugnazione riguardava una sentenza di patteggiamento e che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso è ammesso soltanto per specifiche ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate. Poiché il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
indicato come reato oggetto della sentenza di applicazione della pena; il testo non sviluppa ulteriormente il merito della contestazione
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro della doglianza, ma il motivo non è ritenuto proponibile nel regime impugnatorio della sentenza di patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; un motivo diverso è inammissibile
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano del ricorso inammissibile nei casi previsti
legge 23 giugno 2017 n. 103
norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. restringendo i casi di ricorso
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, sufficiente a rendere ammissibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento se non rientra nelle ipotesi tassative di impugnazione consentite.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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