Cassazione Penale, Ordinanza n. 24066/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La motivazione della decisione di merito è stata ritenuta immune da vizi logici, perché fondata su un apprezzamento probatorio non censurabile in cassazione e su un riconoscimento dell'imputato ritenuto attendibile dai giudici di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che ne aveva affermato la responsabilità per un reato contro il patrimonio indicato nel testo con riferimento agli artt. 624-648 c.p. (la sentenza non specifica ulteriormente la singola fattispecie). Con un solo motivo lamentava l'illogicità della motivazione e la non corretta valutazione del compendio probatorio, proponendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. È stato inoltre valorizzato il fatto che i giudici di merito avevano motivato in modo non illogico la riconducibilità dell'imputato ai fatti sulla base del riconoscimento operato dagli operatori di polizia mediante telecamere presenti nella zona dei fatti, riconoscimento ritenuto attendibile e acquisibile in dibattimento per consenso dell'imputato ex art. 493 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 624-648 c.p.
Richiamo alla cornice normativa del reato contro il patrimonio oggetto di condanna, senza specificazione nel testo della singola figura incriminatrice. Il riferimento serve solo a individuare il titolo di responsabilità esaminato.
art. 493 c.p.p.
Il riconoscimento dell'imputato documentato nelle annotazioni di servizio, formato nella fase delle indagini preliminari, è stato ritenuto pienamente acquisibile in dibattimento per consenso dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione dell'attendibilità delle fonti.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi né confrontare la motivazione impugnata con modelli di ragionamento alternativi estranei alla decisione.
- È legittima una motivazione di merito che fondi la responsabilità su un riconoscimento dell'imputato ritenuto attendibile e supportato da elementi oggettivi, quando tale apprezzamento sia logicamente argomentato.
- Il materiale formato nella fase delle indagini preliminari può essere utilizzato in dibattimento se acquisito con il consenso dell'imputato, secondo la disciplina processuale richiamata dalla Corte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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