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Sentenza

Sentenza del 29/11/2023 n. 33175 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di Riscossione Sicilia contro la decisione favorevole al contribuente della Commissione tributaria provinciale. La controversia riguarda una cartella di pagamento TARSU per l'anno (Omissis) relativa a un immobile in (Omissis) per Euro 13.001,00 (più diritti di notifica), con contestazioni da parte della ricorrente in merito alla regolarità della notifica (inesistenza o nullità della notificazione, mancanza di dati del notificatore, mancata spedizione della raccomandata informativa), all'idoneità e conformità delle copie prodotte dall'agente della riscossione, alla potestà certificatoria dell'agente della riscossione, all'assenza dell'ordine di esibizione della cartella e dell'estratto di ruolo, e alla regolarità della costituzione dell'ente impositore in primo grado; oltre a dedurre tardivamente in cassazione l'omessa produzione in appello della procura conferita dall'agente della riscossione al proprio direttore generale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile l'eccezione introdotta per la prima volta in memoria ex art. 378 c.p.c. e ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la notifica e la documentazione prodotta dall'agente della riscossione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i vizi della notificazione sono vizi relativi alla notificazione stessa e non producono automaticamente l'annullamento dell'atto impositivo, soprattutto quando l'atto ha raggiunto lo scopo (impugnazione tempestiva o comunque efficacia conseguente). Ha riconosciuto la valenza probatoria della relata di notifica (atto pubblico che fa fede fino a querela di falso) e ha ritenuto legittima la costituzione dell'ente impositore in primo grado mediante spedizione postale delle controdeduzioni, alla luce della riforma e della giurisprudenza che ha interpretato in senso favorevole l'uso del servizio postale per il deposito degli atti. Ha altresì imposto alla ricorrente l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Nulla è stato disposto in ordine alle spese giudiziali perché le parti vittoriose sono rimaste intimate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale

    La Corte ha applicato la norma nel senso che il deposito via servizio postale delle controdeduzioni e dei documenti è ammissibile per la costituzione in giudizio del ricorrente; tale interpretazione viene estesa, per ragioni di parità e razionalità, anche alla parte intimata, giustificando la regolarità della costituzione dell'ente impositore mediante spedizione postale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Norma richiamata in relazione alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento; la Corte ha ritenuto che la relata di notifica prodotta mostrava la regolare notificazione a mezzo messo notificatore, e ha conferito alla relata valore probatorio fino a querela di falso.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18

    Richiamata circa la conformità delle copie agli originali: la Corte ha ritenuto insufficienti le censure della ricorrente relative alla mancata prova della non conformità, conferendo efficacia probatoria alle copie prodotte dall'agente della riscossione salvo querela di falso.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Richiamato per il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.): la Corte ha ricordato che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce, ove svolta nei termini necessari, la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo.

  • Codice civile, art. 2697

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha richiamato che spetta al soggetto che deduce l'inesistenza o l'irregolarità della notifica fornire la prova dell'eccezione, mentre la relata e gli estratti prodotti dall'agente della riscossione godono di valore probatorio.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 148 e 115

    Richiamati in relazione all'istruzione probatoria e alla tempestività delle eccezioni: la Corte ha ritenuto che molte eccezioni inerenti la notifica e la documentazione erano state correttamente valutate dal giudice d'appello e non idonee a rovesciare la prova contraria.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 45

    Citate in una delle censure relative a potestà di notifica/delega: la Corte ha respinto le censure attinenti all'inesistenza della potestà notificatoria dell'agente della riscossione, avendo il giudice d'appello verificato la regolare procedura.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiamato in relazione alla documentazione fiscale e alle modalità di formazione dell'estratto di ruolo; la Corte ha ritenuto non convincente la contestazione secondo la quale l'estratto di ruolo sarebbe mera ricostruzione informatica non riconducibile alla cartella.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • I vizi formali o procedurali della notificazione di un atto tributario non comportano automaticamente l'annullamento dell'atto: occorre dimostrare un vizio proprio dell'atto impugnato oppure che la notifica non abbia raggiunto lo scopo entro i termini di decadenza.
  • La relata di notifica fa fede fino a querela di falso e, se prodotta, ha forte valore probatorio sulla regolarità della notifica; il contribuente che la impugna deve esperire l'azione di querela di falso o fornire prova contraria adeguata.
  • Le copie degli atti prodotti dall'agente della riscossione hanno efficacia probatoria salvo prova contraria; la conformità agli originali, ove contestata, richiede specifica prova da parte di chi la eccepisce.
  • Le eccezioni introdotte tardivamente (ad es. per la prima volta in memoria ex art. 378 c.p.c.) sono inammissibili in Cassazione: i motivi alla base del ricorso devono essere espressi compiutamente nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità.
  • La normativa che consente il deposito postale dei ricorsi e degli atti nelle commissioni tributarie (a seguito delle modifiche e della giurisprudenza) consente una interpretazione favorevole all'utilizzo del servizio postale per la costituzione in giudizio; va comunque rispettata la disciplina e i termini previsti.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava su chi asserisce fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto opponendo la documentazione che dimostri l'irregolarità; senza prova adeguata le deduzioni difensive possono risultare ininfluenti.
  • Prima di dedurre l'invalidità di una cartella per vizi di notifica, valutare se il contribuente abbia comunque impugnato l'atto nei termini o se l'atto abbia raggiunto il proprio scopo: in tal caso la notifica si considera sanata.

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