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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/691

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/691 della Commissione del 22 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Komiški rogač» (IGP)]

Normativa europea32023R0691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/691 della Commissione dispone la registrazione nel registro delle DOP e IGP del nome "Komiški rogač" come indicazione geografica protetta. L’atto dà seguito alla domanda presentata dalla Repubblica di Croazia, pubblicata in Gazzetta ufficiale, e constata l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’iscrizione produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di indicazione geografica protetta "Komiški rogač".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Komiški rogač" come indicazione geografica protetta (IGP), con effetti per gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Riguarda un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene esclusioni specifiche oltre al fatto che disciplina esclusivamente la registrazione di tale denominazione.

Registrazione di "Komiški rogač" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/691 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Komiški rogač" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, attribuendogli la qualifica di indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si fonda sulla pubblicazione preventiva della domanda presentata dalla Repubblica di Croazia, seguita dall’assenza di opposizioni nel termine previsto.

Presupposti e iter procedurale

Nei considerando la Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l’articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alle opposizioni. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la Commissione conclude che il nome debba essere registrato.

Contenuto della registrazione

L’articolo 1 dispone che il nome "Komiški rogač" è registrato come IGP. Il regolamento precisa inoltre che la denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, atto attuativo del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed effetti nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati e uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Komiški rogač" nel registro come IGP. Il prodotto è qualificato come appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Repubblica di Croazia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagricolturaregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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