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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19504/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società, già proprietaria di un fondo nel territorio di Merano, avverso il decreto di stima relativo all'espropriazione di una porzione dell'area destinata all'ampliamento di un impianto di depurazione. La proprietaria contestava l'indennità determinata dall'amministrazione, deducendo: (i) la violazione della disciplina provinciale perché la stima sarebbe stata predisposta dall'Ufficio estimo provinciale e non dal Comune; (ii) l'erronea applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla delibera provinciale, con riferimento ai valori indicativi, ai terreni confinanti e alle stime precedenti; (iii) in via subordinata, l'illegittimità costituzionale delle norme provinciali sui criteri indennitari per le aree non edificabili, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul necessario collegamento tra indennità e valore di mercato. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, in sintesi, che per le aree destinate a servizi pubblici dovesse farsi riferimento ai fondi circostanti e che il valore così determinato fosse inferiore a quello offerto dal Comune. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato soprattutto la violazione dell'art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10/1991 e della delibera attuativa, sostenendo che l'indennità per area edificabile non poteva essere ricostruita sulla base della destinazione urbanistica e delle caratteristiche dei fondi vicini, bensì del valore intrinseco del suolo espropriato; con il secondo motivo ha contestato l'applicazione del criterio tabellare riservato alle aree non edificabili per una parte del fondo; con il terzo ha reiterato la questione di legittimità costituzionale delle norme provinciali relative alle aree non edificabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l'interpretazione data dalla Corte territoriale all'art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10/1991. Ha affermato che, per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, il criterio indennitario muove dalle caratteristiche del suolo espropriato e dal suo inserimento urbanistico, mentre la destinazione dei terreni circostanti opera come elemento correttivo e non come parametro principale o sostitutivo. Il metodo seguito dal giudice di merito, basato sostanzialmente sul valore dei fondi confinanti e su decurtazioni percentuali, è stato ritenuto incompatibile con la lettera e la ratio della norma, oltre che inidoneo a garantire un ristoro effettivamente commisurato al sacrificio subito. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, comma 3, L.P. Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la stima avrebbe dovuto essere predisposta dal Comune e non dall'Ufficio estimo provinciale.

  • art. 7-bis L.P. Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

    distingue, ai fini indennitari, tra aree edificabili, non edificabili ed espropriate; la Corte valorizza la classificazione come criterio di base per la determinazione dell'indennità.

  • art. 7-ter L.P. Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

    individua le aree non edificabili in via tipologica e residuale le aree edificabili; la Corte legge la norma nel senso che la categoria delle aree edificabili è residuale ma ampia, ai soli fini indennitari.

  • art. 7-quater L.P. Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

    per le aree non edificabili prevede un criterio fondato sul giusto prezzo entro valori minimi e massimi predeterminati in base alla coltura; le censure sul punto restano assorbite.

  • art. 7-quinquies L.P. Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

    per le aree edificabili stabilisce la commisurazione al valore venale del bene al momento del decreto di stima; per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale impone di considerare le caratteristiche del terreno, l'inserimento nel tessuto urbanistico e la destinazione urbanistica dei terreni circostanti, senza sostituire il valore del bene con quello dei fondi vicini.

  • art. 3.2 delibera Giunta provinciale Bolzano n. 751 del 3 maggio 2010

    specifica i criteri per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, in coerenza con la norma primaria, come criteri da applicare contestualmente e congiuntamente.

  • art. 1 delibera Giunta provinciale Bolzano n. 751 del 3 maggio 2010

    definisce il valore venale come prezzo dell'immobile in libera contrattazione, in funzione dello stato di fatto e di diritto, delle peculiarità e della posizione del bene.

  • art. 37, comma 4, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato come parametro statale rispetto al quale la disciplina provinciale adotta un criterio più favorevole ai proprietari espropriati.

  • art. 8, n. 22 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

    citato come base della competenza primaria provinciale in materia di espropriazione per pubblica utilità.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta irragionevolezza dell'interpretazione delle norme provinciali, ma la censura resta assorbita.

  • sent. Corte cost. n. 181 del 2011

    evocata per contestare i criteri tabellari delle aree non edificabili, sul presupposto che l'indennità debba mantenere un collegamento con il valore di mercato.

  • sent. Corte cost. n. 179 del 1999

    richiamata dalla Corte come precedente che ammette sistemi compensativi idonei ad assicurare un serio ristoro ai proprietari incisi da scelte urbanistiche.

  • Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2017, n. 9969

    citata come precedente conforme sul criterio di stima delle aree destinate a servizi o attrezzature di interesse generale.

  • Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9410

    citata come precedente conforme sul medesimo tema della determinazione del valore delle aree per servizi pubblici.

Massime di principio

  • Per le aree espropriate destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, il valore venale va ricostruito partendo dalle caratteristiche concrete del suolo espropriato e dal suo inserimento urbanistico; la destinazione dei terreni circostanti opera solo come elemento integrativo o correttivo, non come parametro sostitutivo.
  • È erroneo determinare l'indennità di esproprio assumendo come base principale il valore dei fondi confinanti e applicando poi decurtazioni percentuali, perché in tal modo si perde il necessario collegamento con il bene ablato e con il suo effettivo valore di mercato.
  • La disciplina provinciale in materia di espropriazione può introdurre una categoria indennitaria di aree edificabili ai soli fini dell'indennizzo, senza che ciò comporti assimilazione piena alle aree edificabili per l'edilizia privata.
  • Le norme di stima per le aree non edificabili e le questioni di legittimità costituzionale dei relativi criteri restano assorbite quando l'errore decisivo riguardi la qualificazione e la valutazione dell'area come edificabile ai fini indennitari.
  • I criteri indicativi o tabellari possono essere corretti solo se coerenti con il valore effettivo di mercato del bene e con le sue caratteristiche specifiche; non possono essere applicati in modo astratto o avulso dal caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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