Cassazione Penale, Sentenza n. 6415/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per i reati contestati: associazione per delinquere finalizzata a truffe ai danni di un istituto di credito (Credit Agricole filiale di Aversa), falso in atto pubblico, esercizio abusivo di attività finanziaria (contestato in particolare a Gallo) e autoriciclaggio. I motivi di ricorso miravano a censurare la sussistenza di gravi indizi in ordine alla truffa (si contestava l'assenza di coinvolgimento nella predisposizione di documenti falsi, l'onorabilità dei mutui, l'assenza di danno alla banca data la presenza di ipoteche), alla qualificazione dell'attività come esercizio abusivo di attività finanziaria (mancata prova della non occasionalità e della professionalità/serialità), all'autoriciclaggio (si sosteneva che i bonifici tracciabili non potevano ostacolare la provenienza delittuosa) e, infine, alla sussistenza delle esigenze cautelari (pregressi penali remoti, incensuratezza di D'Aniello, lavoro svolto, assenza di pericolo concreto di recidiva).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto comprovata, anche con riferimento alla ordinanza di merito richiamata, l'utilizzazione di documentazione falsa attestante requisiti di reddito e la complicità dei ricorrenti nelle operazioni a monte e a valle dell'erogazione dei mutui, nonché l'esistenza di una associazione per delinquere con ruoli e modalità ripetitive. Sull'elemento del danno, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la truffa contrattuale si configura anche se il corrispettivo è pagato, quando il contratto è stato ottenuto tramite artifici che hanno determinato la stipula che altrimenti non ci sarebbe stata. Quanto all'esercizio abusivo di attività finanziaria, la Corte ha ritenuto pacifico che il reato è compatibile con attività rivolta anche a un unico cliente purché vi sia professionalità e serialità; la presenza di una organizzazione e numerose contestazioni ha sufficiente rilevanza. Sull'autoriciclaggio, è stato affermato che è sufficiente un'operazione idonea, ex ante, ad ostacolare le indagini sulla provenienza delittuosa, anche se successivamente la tracciabilità emerge. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha valorizzato la serialità e l'organizzazione delle condotte, ritenendo concreto e attuale il pericolo di recidiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 132 d.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario)
La norma è richiamata in relazione all'elemento soggettivo dell'esercizio abusivo di attività finanziaria: il giudice ha interpretato che il reato richiede professionalità e serialità, escludendo gli atti occasionali, ma può configurarsi anche se l'attività è rivolta a un unico cliente quando abbia carattere di pubblicità/professionalità
art. 640 c.p. (truffa, nella declinazione della cosiddetta "truffa contrattuale")
La Corte applica il principio di diritto secondo cui la truffa contrattuale sussiste anche se è stato corrisposto un prezzo/compenso, quando la stipula del contratto è stata indotta da artifici e raggiri che hanno determinato la volontà contrattuale della parte offesa
art. 648-ter c.p. (autoriciclaggio)
Per l'autoriciclaggio è sufficiente una condotta (trasferimento, impiego, ecc.) che sia, ex ante, concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la successiva rintracciabilità non esclude automaticamente l'integrazione del reato
Massime di principio
- La "truffa contrattuale" si configura anche quando il prezzo è stato versato: l'elemento decisivo è che il contratto sia stato ottenuto tramite artifici che altrimenti avrebbero impedito la stipula
- L'esercizio abusivo di attività finanziaria è un reato di pericolo presunto che richiede professionalità e serialità; tuttavia la professionalità può ricorrere anche se l'attività è rivolta formalmente a un unico cliente se assume carattere di prestazione organizzata e rivolta al pubblico
- Per l'autoriciclaggio non è necessario che le operazioni rendano irreperibile la provenienza illecita: è sufficiente che esse, valutate ex ante, siano idonee ad ostacolare le indagini sulla provenienza dei fondi
- Nelle decisioni cautelari la serialità, l'organizzazione e la ripetitività delle condotte fraudolente, anche se alcuni elementi (es. ipoteca, pagamento di rate) attenuano il danno apparente, possono giustificare misure cautelari per il concreto e attuale pericolo di reiterazione
- Le deduzioni difensive che non si confrontano in modo specifico e puntuale con la motivazione di merito (e con i casi concreti indicati dal giudice) hanno scarse probabilità di successo in sede di legittimità
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