Sentenza n. 2998/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente di primo grado aveva impugnato il provvedimento ministeriale dell’8 novembre 2024 con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso ADMM. Il TAR aveva accolto il ricorso, disponendo il riesame dell’istanza e l’eventuale assegnazione di misure compensative. Il Ministero ha appellato la sentenza, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma, nonché la sospensione dell’esecutività. In appello è emerso, sulla base della documentazione prodotta dal Ministero, che il ricorrente di primo grado aveva dichiarato, con atto del 16 giugno 2025, di rinunciare all’istanza di riconoscimento del titolo estero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza di accoglimento del TAR, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia all’istanza amministrativa di riconoscimento del titolo ha fatto venir meno l’interesse a coltivare il giudizio contro il diniego ministeriale, anche in considerazione della disciplina richiamata dal d.l. n. 71 del 2024, convertito nella l. n. 106 del 2024. Il Collegio ha precisato che la sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado può essere accertata anche nel grado d’appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio. Il ricorso di primo grado è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e la sentenza impugnata è stata annullata. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
decisione in forma semplificata
Ha consentito al Collegio, previo avviso alle parti, di definire l’appello in camera di consiglio con sentenza semplificata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse al ricorso di primo grado
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso; nel caso concreto, la rinuncia all’istanza amministrativa ha fatto venir meno l’interesse a contestare il diniego.
d.l. n. 71 del 2024, convertito nella l. n. 106 del 2024
La disciplina è richiamata quale quadro normativo rilevante rispetto alla domanda di riconoscimento del titolo estero e alla sopravvenuta rinuncia all’istanza.
Massime di principio
- La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa cui si riferisce il provvedimento impugnato fa venir meno l’interesse a coltivare il ricorso contro tale provvedimento e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado può essere accertata anche nel giudizio d’appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nel corso dei due gradi di giudizio.
- Quando il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di merito precedentemente pronunciata dal giudice di primo grado deve essere annullata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →