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Sentenza

Sentenza n. 5299/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa tutela cautelare del decreto di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, notificato a mezzo pec in data 30/07/2026.

Giustizia amministrativa202605111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, notificato il 30 luglio 2026, motivato con il deposito dell'istanza oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino indiano ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l'immigrazione di Caserta ha negato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ritenendo tardiva l'istanza perché presentata oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo stagionale. Ha dedotto che la normativa vigente non attribuisce a tale termine natura decadenziale. Il ricorso è stato notificato e depositato il 7 agosto 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto manifestamente fondato il motivo: l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 non prevede che il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso abbia natura perentoria o decadenziale; pertanto, la sola tardività della domanda non può costituire ragione ostativa all'accoglimento. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza prevalente, anche della stessa Sezione, rinviando alle relative ragioni per economia processuale. Spese interamente compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    il termine di 60 giorni dalla scadenza del titolo non ha natura perentoria né decadenziale, non essendo previsto dall'art. 24, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998, sicché la tardività della domanda non può costituire, di per sé sola, motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza

    Il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso stagionale non è perentorio né decadenziale; il suo superamento, da solo, non giustifica il diniego della conversione.

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, previsto in relazione alla domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato, non ha natura perentoria o decadenziale se la legge non gliela attribuisce; la presentazione tardiva, considerata da sola, non può impedire l'accoglimento dell'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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